Art. 10
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[1]((Spetta al direttore generale:
- a)ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
- b)dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- c)rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti in Roma, salvo la disposizione dell'articolo 872 del codice di commercio;
- d)approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alle lire 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonche' le provviste fino allo stesso limite;
- e)autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;
- f)approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a L. 20.000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 5000;
- g)approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;
- h)autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi le L. 10.000;
- i)approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili;
- l)approvare gli aumenti normali di stipendio e paga del personale;
- m)approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;
- n)autorizzare nei cari d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, gia' deliberati dal Consiglio d'amministrazione anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti;
- o)prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita' e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima, adunanza;
- p)ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento ne' del Consiglio d'amministrazione, ne' del ministro dei lavori pubblici.
[2]Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti piu' importanti, e da' notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facolta'.
[3]Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facolta' ad altri funzionari dipendenti.
[4]Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, proporra' al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio o a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 28 aprile 1921
