Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1915 al 20 luglio 1916. Leggi il testo vigente →

[1]Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale rotabile e di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

[2]Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verra' stanziata in bilancio una somma in misura non minore di L. 1000 per ogni chilometro di strada esercitata.

[3]Per la manutezione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.

[4]Sono spese complementari di esercizio quelle:

  • a)di manutenzione straordinaria occorrente per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per le quali verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 270 per ogni chilometro di strada esercitata;
  • b)pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata, oltre ad una somma non minore al 0.80 per cento dei prodotti del traffico;10
  • c)pel rinnovamento del materiale rotabile, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico;
  • d)per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verra' stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'art. 21. Lo stanziamento della predetta somma verra' fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo dell'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a L. 25 milioni.

[5]I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dell'armamento e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sara' aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

[6]La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a, b, c e d, sara' alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passivi.

[7]Le spese accessorie comprendono:

  • e)interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • f)interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • g)interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
  • h)la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;
  • i)le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;
  • l)interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:
  • m)le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;
  • n)il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892

10

Il Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20, comma b), della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1914-1915, e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".

Testo in vigore dal 9 luglio 1915 al 20 luglio 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1907

1907oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 1 gennaio 1985 — 16 dicembre 2009per 25 anni
  3. 24 maggio 1962 — 1 gennaio 1985per 23 anni
  4. 27 aprile 1958 — 24 maggio 1962per 4 anni
  5. 21 giugno 1941 — 27 aprile 1958per 17 anni
  6. 9 gennaio 1922 — 21 giugno 1941per 19 anni
  7. 2 agosto 1918 — 9 gennaio 1922per 3 anni
  8. 20 luglio 1916 — 2 agosto 1918per 2 anni
  9. 9 luglio 1915 — 20 luglio 1916per un anno
  10. 13 luglio 1909 — 9 luglio 1915per 6 anni
  11. 12 luglio 1907 — 13 luglio 1909testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 9 luglio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1909 al 9 luglio 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892

    Il Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20, comma b), della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1914-1915, e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art20 · fonte del testo