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[1]Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale, ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

[2]Sono spese complementari di esercizio quelle di manutenzione straordinaria, occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento, pel rinnovamento del materiale rotabile e, infine, la somma che annualmente, in forza della legge del bilancio, dovra' essere stanziata per migliorie di carattere patrimoniale.

[3]Le spese accessorie comprendono:

  • a)interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge del 22 aprile 1905, n. 137;
  • b)interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905, e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino, di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • c)interessi ed ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
  • d)la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'art. 24;
  • e)le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie esercitate dallo Stato;
  • f)le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905, e le somme anticipate pei titoli a) e b) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1907

1907oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 1 gennaio 1985 — 16 dicembre 2009per 25 anni
  3. 24 maggio 1962 — 1 gennaio 1985per 23 anni
  4. 27 aprile 1958 — 24 maggio 1962per 4 anni
  5. 21 giugno 1941 — 27 aprile 1958per 17 anni
  6. 9 gennaio 1922 — 21 giugno 1941per 19 anni
  7. 2 agosto 1918 — 9 gennaio 1922per 3 anni
  8. 20 luglio 1916 — 2 agosto 1918per 2 anni
  9. 9 luglio 1915 — 20 luglio 1916per un anno
  10. 13 luglio 1909 — 9 luglio 1915per 6 anni
  11. 12 luglio 1907 — 13 luglio 1909testo originarioper 2 anni

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art20 · fonte del testo