Art. 20
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[1]Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale, ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.
[2]Sono spese complementari di esercizio quelle di manutenzione straordinaria, occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento, pel rinnovamento del materiale rotabile e, infine, la somma che annualmente, in forza della legge del bilancio, dovra' essere stanziata per migliorie di carattere patrimoniale.
[3]Le spese accessorie comprendono:
- a)interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge del 22 aprile 1905, n. 137;
- b)interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905, e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino, di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
- c)interessi ed ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
- d)la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'art. 24;
- e)le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie esercitate dallo Stato;
- f)le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905, e le somme anticipate pei titoli a) e b) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
