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[1]((Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale rotabile e di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

[2]Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verra' stanziata in bilancio una somma in misura non minore di L. 1000 per ogni chilometro di strada esercitata.

[3]Per la manutezione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.

[4]Sono spese complementari di esercizio quelle:

  • a)di manutenzione straordinaria occorrente per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per le quali verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 270 per ogni chilometro di strada esercitata;
  • b)pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata, oltre ad una somma non minore al 0.80 per cento dei prodotti del traffico;
  • c)pel rinnovamento del materiale rotabile, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico;
  • d)per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verra' stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'art. 21. Lo stanziamento della predetta somma verra' fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo dell'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a L. 25 milioni.

[5]I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dell'armamento e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sara' aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

[6]La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a, b, c e d, sara' alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passivi.

[7]Le spese accessorie comprendono:

  • e)interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • f)interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • g)interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
  • h)la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;
  • i)le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;
  • l)interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:
  • m)le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;
  • n)il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)).

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 9 luglio 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1907

1907oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 1 gennaio 1985 — 16 dicembre 2009per 25 anni
  3. 24 maggio 1962 — 1 gennaio 1985per 23 anni
  4. 27 aprile 1958 — 24 maggio 1962per 4 anni
  5. 21 giugno 1941 — 27 aprile 1958per 17 anni
  6. 9 gennaio 1922 — 21 giugno 1941per 19 anni
  7. 2 agosto 1918 — 9 gennaio 1922per 3 anni
  8. 20 luglio 1916 — 2 agosto 1918per 2 anni
  9. 9 luglio 1915 — 20 luglio 1916per un anno
  10. 13 luglio 1909 — 9 luglio 1915per 6 anni
  11. 12 luglio 1907 — 13 luglio 1909testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. 55 parole tolte, 410 parole aggiunte in 19 capoversi.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materialetolto: , aggiunto: rotabile e di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

aggiunto: Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verra' stanziata in bilancio una somma in misura non minore di L. 1000 per ogni chilometro di strada esercitata.

aggiunto: Per la manutezione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.

Sono spese complementari di esercizio quelleaggiunto: :

aggiunto: a) di manutenzione straordinariatolto: , occorrenti per riparare e aggiunto: occorrente per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, tolto: pel rinnovamento aggiunto: per le quali verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 270 per ogni chilometro di strada esercitata;

aggiunto: b) pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento, aggiunto: per cui verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata, oltre ad una somma non minore al 0.80 per cento dei prodotti del traffico;

aggiunto: c) pel rinnovamento del materiale rotabile tolto: e, infine, la somma che annualmente, in forza della leggeaggiunto: , per cui verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico;

aggiunto: d) per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verra' stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'art. 21. Lo stanziamento della predetta somma verra' fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, tolto: dovra' essere stanziata per migliorie di carattere patrimoniale aggiunto: di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo dell'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a L. 25 milioni.

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

aggiunto: I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dell'armamento e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sara' aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

aggiunto: La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a, b, c e d, sara' alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passivi.

tolto: aaggiunto: e) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge tolto: del 22 aprile 1905, n. 137;

tolto: baggiunto: f) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905tolto: , e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzinotolto: , di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

tolto: c) interessi edaggiunto: g) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;

tolto: daggiunto: h) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 24;

tolto: e) le quote di prodotto,i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie esercitate dallo Stato;

tolto: faggiunto: i) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905tolto: , e le somme anticipate tolto: pei titoli a) e b aggiunto: per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovieaggiunto: ;

aggiunto: l) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:

aggiunto: m) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;

aggiunto: n) il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art20 · fonte del testo