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[1]Sono spese ordinarie di esercizio quelle concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario.

[2]Sono spese complementari di esercizio quelle:

  • a)per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;
  • b)per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto;
  • c)per il rinnovamento del materiale di esercizio;
  • d)per le migliorie di carattere patrimoniale.

[3]Per la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico.

[4]Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico.50

[5]((La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) e' mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi)).

[6]Le spese accessorie comprendono:

  • e)interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • f)interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • g)interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
  • h)la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;
  • i)le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;
  • l)interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:
  • m)le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;
  • n)il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361. 17 26 45
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892

10

Il Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20, comma b), della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1914-1915, e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".

14

Il D.L. luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 784, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20 comma b) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1915-916 e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".

D.L. luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 918

17

Il D.L. luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 918, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga della disposizione contenuta nell'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, non sara' mantenuta fra i residui passivi la parte non erogata degli stanziamenti del bilancio per l'esercizio 1917-918 riguardanti la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale rotabile e le spese complementari".

26

Il Regio D.L.27 novembre 1921, n. 1872, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A deroga della disposizione contenuta nell'art. 20 comma b) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario 1920-921 e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento".

45

Il Regio D.L. 21 giugno 1941, n. 571, convertito senza modificazioni dalla L. 14 settembre 1941, n. 1115, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma ragguagliata ai prodotti del traffico in misura non inferiore al 9 per cento fino a milioni 4000 e al 4,50 per cento sulla parte eccedente tale importo".

L. 27 aprile 1962, n. 211

50

La L. 27 aprile 1962, n. 211, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica andra' in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1985 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1907

1907oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 1 gennaio 1985 — 16 dicembre 2009per 25 anni
  3. 24 maggio 1962 — 1 gennaio 1985per 23 anni
  4. 27 aprile 1958 — 24 maggio 1962per 4 anni
  5. 21 giugno 1941 — 27 aprile 1958per 17 anni
  6. 9 gennaio 1922 — 21 giugno 1941per 19 anni
  7. 2 agosto 1918 — 9 gennaio 1922per 3 anni
  8. 20 luglio 1916 — 2 agosto 1918per 2 anni
  9. 9 luglio 1915 — 20 luglio 1916per un anno
  10. 13 luglio 1909 — 9 luglio 1915per 6 anni
  11. 12 luglio 1907 — 13 luglio 1909testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1962 al 1 gennaio 1985. 42 parole aggiunte.

aggiunto: La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) e' mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art20 · fonte del testo