Art. 20
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[1]Sono spese ordinarie di esercizio quelle concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario.
[2]Sono spese complementari di esercizio quelle:
- a)per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;
- b)per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto;
- c)per il rinnovamento del materiale di esercizio;
- d)per le migliorie di carattere patrimoniale.
[3]Per la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico.
[4]Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico.50
[5]((La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) e' mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi)).
[6]Le spese accessorie comprendono:
- e)interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
- f)interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
- g)interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
- h)la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;
- i)le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;
- l)interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:
- m)le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;
- n)il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361. 17 26 45
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892
10Il Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20, comma b), della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1914-1915, e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".
Il D.L. luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 784, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20 comma b) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1915-916 e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".
D.L. luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 918
17Il D.L. luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 918, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga della disposizione contenuta nell'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, non sara' mantenuta fra i residui passivi la parte non erogata degli stanziamenti del bilancio per l'esercizio 1917-918 riguardanti la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale rotabile e le spese complementari".
Il Regio D.L.27 novembre 1921, n. 1872, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A deroga della disposizione contenuta nell'art. 20 comma b) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario 1920-921 e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento".
Il Regio D.L. 21 giugno 1941, n. 571, convertito senza modificazioni dalla L. 14 settembre 1941, n. 1115, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma ragguagliata ai prodotti del traffico in misura non inferiore al 9 per cento fino a milioni 4000 e al 4,50 per cento sulla parte eccedente tale importo".
L. 27 aprile 1962, n. 211
50La L. 27 aprile 1962, n. 211, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica andra' in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1985 al 16 dicembre 2009
