Art. 20
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[1]Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale rotabile e di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.
[2]Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verra' stanziata in bilancio una somma in misura non minore di L. 1000 per ogni chilometro di strada esercitata.
[3]Per la manutezione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.
[4]Sono spese complementari di esercizio quelle:
- a)di manutenzione straordinaria occorrente per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per le quali verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 270 per ogni chilometro di strada esercitata;
- b)pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata, oltre ad una somma non minore al 0.80 per cento dei prodotti del traffico;10 14
- c)pel rinnovamento del materiale rotabile, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico;
- d)per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verra' stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'art. 21. Lo stanziamento della predetta somma verra' fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo dell'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a L. 25 milioni.
[5]I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dell'armamento e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sara' aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.
[6]La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a, b, c e d, sara' alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passivi.
[7]Le spese accessorie comprendono:
- e)interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
- f)interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
- g)interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
- h)la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;
- i)le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;
- l)interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:
- m)le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;
- n)il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892
10Il Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20, comma b), della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1914-1915, e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".
Il D.L. luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 784, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20 comma b) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1915-916 e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".
Testo in vigore dal 20 luglio 1916 al 2 agosto 1918
