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[1]((Sono spese ordinarie di esercizio quelle concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario.

[2]Sono spese complementari di esercizio quelle:

  • a)per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;
  • b)per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto;
  • c)per il rinnovamento del materiale di esercizio;
  • d)per le migliorie di carattere patrimoniale.

[3]Per la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico.

[4]Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico)). 50

[5]Le spese accessorie comprendono:

  • e)interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • f)interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
  • g)interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
  • h)la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;
  • i)le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;
  • l)interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:
  • m)le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;
  • n)il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361. 17 26 45
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892

10

Il Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 892, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20, comma b), della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1914-1915, e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".

14

Il D.L. luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 784, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga del disposto dell'art. 20 comma b) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio finanziario 1915-916 e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento in ragione di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata e di L. 0,80 per cento dei prodotti del traffico".

D.L. luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 918

17

Il D.L. luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 918, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga della disposizione contenuta nell'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, non sara' mantenuta fra i residui passivi la parte non erogata degli stanziamenti del bilancio per l'esercizio 1917-918 riguardanti la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale rotabile e le spese complementari".

26

Il Regio D.L.27 novembre 1921, n. 1872, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A deroga della disposizione contenuta nell'art. 20 comma b) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario 1920-921 e' eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento".

45

Il Regio D.L. 21 giugno 1941, n. 571, convertito senza modificazioni dalla L. 14 settembre 1941, n. 1115, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma ragguagliata ai prodotti del traffico in misura non inferiore al 9 per cento fino a milioni 4000 e al 4,50 per cento sulla parte eccedente tale importo".

L. 27 aprile 1962, n. 211

50

La L. 27 aprile 1962, n. 211, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica andra' in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Testo in vigore dal 24 maggio 1962 al 1 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1907

1907oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 1 gennaio 1985 — 16 dicembre 2009per 25 anni
  3. 24 maggio 1962 — 1 gennaio 1985per 23 anni
  4. 27 aprile 1958 — 24 maggio 1962per 4 anni
  5. 21 giugno 1941 — 27 aprile 1958per 17 anni
  6. 9 gennaio 1922 — 21 giugno 1941per 19 anni
  7. 2 agosto 1918 — 9 gennaio 1922per 3 anni
  8. 20 luglio 1916 — 2 agosto 1918per 2 anni
  9. 9 luglio 1915 — 20 luglio 1916per un anno
  10. 13 luglio 1909 — 9 luglio 1915per 6 anni
  11. 12 luglio 1907 — 13 luglio 1909testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1958 al 24 maggio 1962. 345 parole tolte, 133 parole aggiunte in 11 capoversi.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle tolto: di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione aggiunto: concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile tolto: e di esercizioaggiunto: , delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le aggiunto: altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario tolto: propriamente detto.

tolto: Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verra' stanziata in bilancio una somma in misura non minore di L. 1000 per ogni chilometro di strada esercitata.

tolto: Per la manutezione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.

a) tolto: di manutenzione straordinaria occorrente per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per le quali verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 270 per ogni chilometro di strada esercitata;

tolto: b) nel rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore a quella che verra' a risultare iscritta, per questo titolo, sul bilancio dell'esercizio 1958-59 aggiunto: per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;

tolto: c) pelaggiunto: b) per il rinnovamento del materiale rotabiletolto: , per cui verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico aggiunto: e delle navi traghetto;

aggiunto: c) per il rinnovamento del materiale di esercizio;

d) per tolto: migliorie ed aumenti aggiunto: le migliorie di carattere patrimoniale tolto: alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verra' stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'art. 21. Lo stanziamento della predetta somma verra' fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo dell'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a L. 25 milioni.aggiunto: .

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: I ricavi del materiale fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinariaaggiunto: Per la manutenzione delle linee e tolto: dal rinnovamento dei binari, degli altri impianti fissi e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sara' aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

tolto: La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio aggiunto: relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione tolto: ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari aggiunto: e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico.

aggiunto: Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere atolto: , b, c e d, sara' alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passiviaggiunto: ), b) e c) del terzo comma del presente articolo, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 aprile 1962, n. 211

    La L. 27 aprile 1962, n. 211, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica andra' in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art20 · fonte del testo