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L'importo delle tasse dei trasporti gratuiti effettuati per riconosciuti motivi d'interesse generale o dello Stato ed i minori introiti derivanti da riduzioni, concessioni o prezzi speciali di trasporto praticati per gli stessi motivi, sono rimborsati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dai Ministeri od Enti pubblici interessati alla concessione ed a carico dei quali deve gravare la relativa spesa.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
