Art. 12 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. Leggi il testo vigente →
Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 e' stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1 gennaio 1948 risultante dall'unito prospetto allegato B, comprendente le retribuzioni spettanti al personale del Monte ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso. Alla fine di ogni anno solare, e' consentita tanto a favore del Monte quanto a favore del Ministero delle finanze, la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in piu' o in meno, che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1 gennaio 1948, nonche' all'importo totale dei prelievi di valori bollati effettuati dal Monte durante ciascun anno rispetto al l'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in lire 1.600 milioni. L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verra' operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine. Non si procedera' a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5%. Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
