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La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin d'ora di aderire. Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Siena ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potra' superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Monte dei Paschi e' tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art13 · fonte del testo