Art. 15 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
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Il Monte dei Paschi di Siena a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale gia' prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale, fino alla concorrenza di L. 50-milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5%, a se stesso intestati. Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. L'ammontare di detto deposito dovra' essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
