Art. 5 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
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Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente articolo 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
