Art. 31 — Incompatibilità, astensione e ricusazione
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Rispetto ai giudici popolari, si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilita', astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale. Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello. Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il primo presidente della Corte di appello.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952
