Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 6 — Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari

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Il Governo e' delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e la loro circoscrizione potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art6 · fonte del testo