Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con il principio di ragionevolezza, l'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui - nell'equiparare alla vedova, agli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare quando, in assenza di procura o di richiesta di pubblicazioni, il militare abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio e risulti uno stato di preesistente convivenza di almeno un anno - non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se la convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnata da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio. È incongruo, in relazione a ciò che la durata del rapporto tende ad esprimere, attribuire al dato temporale un valore così assoluto, da escludere che uno stato di convivenza di durata inferiore, a causa delle vicende belliche, a quella prefissata, ma accompagnato da elementi, quali la nascita di un figlio o altre circostanze, comprovanti in modo non equivoco la stabilità del rapporto, possa egualmente concorrere a dimostrare che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse stato l'impedimento della guerra. red.: S. Evangelista
Art. 42 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 37 Testo unico pensioni di guerra · Art. 20 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra