Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 49 — Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole

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In caso di coesistenza di prole, la pensione di guerra, di cui la vedova e' in godimento, e' ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 72.000 per ciascun orfano finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile, se di sesso femminile, oppure, anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidita' sia temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48. Il suddetto aumento compete, altresi', per ciascuno degli orfani, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 260 anno di eta'. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 5/1981

    Altra decisione
    28 gennaio 1981

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 49, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione spettante sulla pensione di guerra al genitore superstite per le figlie, quando queste ultime non siano nubili - per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei genitori con figli maschi, cui l'integrazione spetta comunque (sussistendo le altre condizioni, quali minore età, inabilità, ecc.) ancorché questi ultimi non siano celibi - postoché, nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale, innovando la normativa impugnata, ha eliminato le discriminazioni a danno delle figlie non nubili in tema di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43, d.P.R. 915/1978), e la nuova disciplina si applica a tutte le pensioni di guerra il cui diritto sia sorto per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 (art. 133 d.P.R. citato), per cui si rende necessario accertare, alla stregua della nuova normativa, se la questione prospettata sia tuttora rilevante.

    Art. 3 cost. · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art49 · fonte su Normattiva