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Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, e' dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermita' elencate nell'allegata tabella E' un assegno per superinvalidita', nella misura indicata nella tabella stessa. A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua di lire 20.000. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37 ed e' corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949. Gli assegni suddetti non sono riversibili.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 4 dicembre 1955

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 113/1968

    Illegittimità dichiarata
    19 luglio 1968

    dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra; 2) dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra; 3) dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Così deci…

    Art. 5 c.p. · Art. 28 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 91 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 102 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art28 · fonte del testo