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Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, e' dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermita' elencate nell'allegata tabella E' un assegno per superinvalidita', nella misura indicata nella tabella stessa. ((A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita', speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed e' corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno)). Gli assegni suddetti non sono riversibili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 ottobre 1955, n. 1063
4aLa L. 30 ottobre 1955, n. 1063 ha disposto (con l'art. 1) che "L'indennita' speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e' aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue: lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere A ed A-bis della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere B, C, D ed E; lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere F e G; lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidita'."
Testo in vigore dal 16 agosto 1957 al 30 maggio 1967
