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Le pensioni o gli assegni di guerra sono in qualsiasi tempo revocati, ancorche' sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando venga a risaltare che le concessioni furono effettuate per motivi che non sussistono, anche per mero errore di fatto, o per motivi che siano venuti meno. Quando le pensioni o gli assegni risultino superiori al dovuto, essi sono congruamente ridotti. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo art. 101. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i mutilati e gli invalidi provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano eseguiti gia' accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo art. 104 previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi a visita di controllo o non si presenti nel tempo assegnatogli la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati se non in base al risultato della visita.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 20 novembre 1957

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