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((I decreti con cui e' conferita la pensione di guerra sono revocabili o modificabili quando ricorrano i casi contemplati dall'art. 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e nei termini previsti da detto articolo. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione degli assegni o della pensione ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo art. 110)). Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i mutilati e gli invalidi provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano eseguiti gia' accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo art. 104 previa visita diretta. ((A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto specificato dal precedente art. 44)).

Testo in vigore dal 20 novembre 1957 al 21 dicembre 1961

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Che cosa è cambiato dal 20 novembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 20 novembre 1957. 78 parole tolte, 95 parole aggiunte.

tolto: Le pensioni o gli assegniaggiunto: I decreti con cui e' conferita la pensione di guerra sono tolto: in qualsiasi tempo revocati, ancorche' sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando venga a risaltare che le concessioni furono effettuate per motivi che non sussistono, anche per mero errore di fatto, o per motivi che siano venuti meno. Quando le pensioni o gli assegni risultino superiori al dovuto, essi sono congruamente ridotti aggiunto: revocabili o modificabili quando ricorrano i casi contemplati dall'art. 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e nei termini previsti da detto articolo. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione tolto: della pensione o dell'assegno aggiunto: degli assegni o della pensione ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo art. tolto: 101 aggiunto: 110. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i mutilati e gli invalidi provvisti di … successivo art. 104 previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi tolto: a visita di controllo aggiunto: alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogliaggiunto: , la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati tolto: se non in base al risultato della visita aggiunto: sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto specificato dal precedente art. 44.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art98 · fonte del testo