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[1]All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'art. 10, e' ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

  • a)datori di lavoro.......... 50 per cento
  • b)lavoratori................ 25 "
  • c)Stato..................... 25 "

[2]La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10 e' sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 gennaio 1965

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1965

    Questione infondata
    23 aprile 1965

    riunite le due cause, dichiara non fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del D.L. L. 9 novembre 1945, n. 788; 24 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048, proposta con le ordinanze citate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, P…

    Art. 13 cost. · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 16 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art16 · fonte del testo