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[1]All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'art. 10, e' ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:
- a)datori di lavoro.......... 50 per cento
- b)lavoratori................ 25 "
- c)Stato..................... 25 "
[2]La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10 e' sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.
Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 gennaio 1965
