Art. 49

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Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta, delle sopratasse, delle pene pecuniarie, degli interessi, delle relative indennita' di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dall'esattore. Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare entro dieci giorni ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, in esonero da ogni tassa e diritto, l'avvenuta estinzione del procedimento.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art49 · fonte su Normattiva