Art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2005 al 26 maggio 2010. Leggi il testo vigente →

Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((; il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore)). Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2005 al 26 maggio 2010 · versione 74 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art49 · fonte su Normattiva