Art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 2010 al 22 ottobre 2015. Leggi il testo vigente →

Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore)); il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. (( I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al concessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia. 1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore)) Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Testo vigente dal 26 maggio 2010 al 22 ottobre 2015 · versione 93 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art49 · fonte su Normattiva