Art. 49

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Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili ((; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26)). Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Testo vigente dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2005 · versione 69 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art49 · fonte su Normattiva