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Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali e' affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2. Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1956 al 24 marzo 1995
