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La speciale elargizione di cui alla presente legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:

  • 1)coniuge superstite e figli se conviventi a carico;
  • 2)figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
  • 3)genitori;
  • 4)fratelli e sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 25 dicembre 1981

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