Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Impiego pubblico contrattualizzato - Rappresentanti sindacali - Diritto all'aspettativa non retribuita ex art. 31 st. lav. - Riconoscimento collegato alla rappresentatività sindacale di cui all'art. 43 d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - 94 <!-- pag. 95 --> ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI In genere.
I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti pubblici, sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale, possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato ai sensi dell'art. 31 st. lav., norma di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che per essi non operano le previsioni di cui agli artt. 43, comma 6, e 50, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001, le quali, perseguendo l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle prerogative sindacali preesistenti nel settore pubblico, si limitano a dettare un criterio di ripartizione del monte di permessi, aspettative e distacchi sindacali contingentato, nel suo complesso, dall'accordo tra ARAN e confederazioni sindacali rappresentative, senza intaccare l'art. 31, comma 2, st. lav., sostanzialmente privo di costi per il datore di lavoro.
Cass. civ. n. 2867/2026Sez. LRv. 677830-01
Riguarda ancheart. 43 TU pubblico impiegoart. 50 TU pubblico impiego
Precedenti: 618850-01, 581064-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI Trattamento minimo complessivo di garanzia ex art. 3 c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali - Anzianità di servizio - Computo periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 l. n. 300 del 1970 - Necessità - Fondamento.
In tema di trattamento minimo complessivo di garanzia ex art. 3 c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali, ai fini dell'anzianità di servizio si computano i periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, in virtù del tenore letterale della menzionata norma contrattuale, la quale non collega il maturare dell'anzianità all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ. n. 22538/2025Sez. LRv. 676188-01
Precedenti: 444865-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Crediti di lavoro - Sospensione della prescrizione in corso di rapporto - Lavoratore autonomo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere.
La regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati).
Cass. civ. n. 18067/2025Sez. LRv. 676055-01
Riguarda ancheart. 2948 Codice civileart. 36 Costituzioneart. 2955 Codice civileart. 2956 Codice civile
Precedenti: 665828-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Lavoratori che ricoprono cariche sindacali provinciali e nazionali - Maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Spettanza - Fondamento.
Il beneficio della maggiorazione contributiva riconosciuto dall'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, al ricorrere delle condizioni d'invalidità stabilite dalla norma, spetta anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per tutta la durata dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 31, comma 2, della l. n. 300 del 1970, giacché un'interpretazione in senso contrario costituirebbe un ostacolo all'esercizio dell'attività sindacale e produrrebbe effetti discriminatori proprio per quei lavoratori che versano in condizioni di più elevata invalidità, in contrasto con gli artt. 38 e 51 Cost.
Cass. civ. n. 12973/2025Sez. LRv. 675546-01
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 38 Costituzioneart. 51 Costituzione
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).