Art. 79 t.u.i.r.
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Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75. Il redditto imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 8 13 COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154. 3
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
3Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che fino alla data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che "Agli effetti dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi anche i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1937 n. 132".
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
13Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c), sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilita' ordinaria".
Testo vigente dal 29 giugno 1990 al 1 gennaio 1992 · versione 13 su Normattiva