Art. 156

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[1](Art. 157 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

[3]La licenza puo' essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

[4]Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

[5]La licenza stessa vale solamente per i Comuni nell'ambito della provincia in cui e' rilasciata.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art156 · fonte su Normattiva