Art. 156
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659
Testo vigente dal 9 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 47 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659
Testo vigente dal 9 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 47 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 1931
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
SICUREZZA PUBBLICA - COLLETTE O SOTTOSCRIZIONI - CONDIZIONI PER PROMUOVERLE - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PROMOZIONE IN FAVORE DI CULTI DIVERSI DA QUELLO CATTOLICO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DEI DIRITTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E DELLA LIBERTA' DI CIASCUNO DI PROFESSARE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA - IUS SUPERVENIENS: ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. - dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui esclude la possibilita' di promuovere collette o sottoscrizioni, con o senza licenza del questore, in favore di culti diversi da quello cattolico, essendo entrata in vigore nelle more del giudizio la legge 18 novembre 1981, n. 659, il cui art. 3, settimo comma, ha abrogato, tra le altre, la disposizione impugnata, per cui si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla luce della sopravvenuta norma teste' indicata. - O. n. 13/82, in ordine ad identiche questioni di legittimita' costituzionale.
SICUREZZA PUBBLICA - QUESTUA IN LUOGO PUBBLICO A FINI RELIGIOSI O POLITICI - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA TRA CONFESSIONI RELIGIOSE, DI LIBERTA' DI ESERCIZIO DEL CULTO E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, NONCHE' DI FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI MEDIANTE PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI - IUS SUPERVENIENS (CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI) - ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20, 21 e 49 Cost., nonche' all'art. 18, nn. 1 e 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale prescrive la licenza del questore per le questue in luogo pubblico anche se fatte a fini religiosi o politici, nonche' dell'art. 285 del regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Nelle more dei giudizi a quibus e' stata, infatti, pubblicata ed e' entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, ha disposto l'espressa abrogazione delle norme impugnate, per cui si rende necessario il riesame del giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale, alla luce della sopravvenuta normativa.
Riguarda ancheart. 285 r.d. 635/1940
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI AUTORIZZARE LE QUESTUE PER SCOPI POLITICI - NON VIOLA LA LIBERTA' DI SCIOPERO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - CONTEMPERAMENTO DELL'USO DELLA FACOLTA' CON LA SALVAGUARDIA DI ALTRI INTERESSI COLLETTIVI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'esclusione della facolta' di autorizzare le questue per scopi politici non contrasta con l'art. 40 della Costituzione poiche' appartiene alla prudente scelta del legislatore ordinario la valutazione delle varie ipotesi concrete di esercizio delle questue e della relativa regolamentazione, ai fini del piu' opportuno contemperamento dell'uso della facolta' in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi degni di tutela.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - CASISTICA DELLE QUESTUE AMMISSIBILI - AMPLIAMENTO IN RELAZIONE ALLA EVOLUZIONE DEGLI INTERESSI CUI LE QUESTUE POSSONO CORRISPONDERE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE (ANCHE SE ESERCITAVA TARDIVAMENTE).
La casistica delle questue ammissibili a norma dell'art. 156 T.U. leggi di P.S. risponde ad esigenze la cui valutazione puo' essere convenientemente effettuata solo dal legislatore, e la pur indubbia continua evoluzione degli interessi meritevoli di tutela cui le questue possono corrispondere, non e' circostanza tale da invalidare tale criterio, allo stesso modo in cui non puo' invocarsi in proposito la pretesa intempestivita' con cui il legislatore potrebbe tradurre in norme positive le sopravvenute esigenze, spettando al legislatore soltanto anche stabilire i modi e i tempi di tale adempimento.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI AUTORIZZARE LE QUESTUE PER SCOPI POLITICI - NON VIOLA L'ART. 3 CPV. DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'esclusione della facolta' di autorizzare le questue per scopi politici sancita dall'art. 156 T.U. legge di P.S. non contrasta con il principio secondo cui la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalita' umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tale precetto non esclude, invero, che si provveda all'obbligo suddetto mediante una normativa che, come quella in esame, provveda particolari modalita' dettate dall'esigenza di contemperare interessi vari e contrapposti tutti meritevoli di tutela secondo un apprezzamento che deve ritenersi di competenza del legislatore ordinario. Costituisce esempio di tale modo di provvedere la legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) che ha riconosciuto la facolta' dei lavoratori di raccogliere all'interno dei luoghi di lavoro contributi adiuvativi (art. 26, comma primo).
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - PREDETERMINAZIONE LEGISLATIVA DELLA CASISTICA DELLE QUESTUE AMMISSIBILI - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 18, 19 E 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La riconosciuta legittimita' della predeterminazione da parte del legislatore dei tipi di questue ammissibili esclude il contrasto dell'art. 156 T.U. leggi di p.s. con gli artt. 18, 19 e 21 della Costituzione, in quanto invocati a tutela di forme di liberta', gia' riconosciute implicitamente limitabili in applicazione della suddetta facolta' discrezionale del legislatore.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - EVENTUALE ARBITRARIETA' DELL'AUTORITA' DI P.S. NELLA SCELTA DELLE QUESTUE AMMISSIBILI - CONSEGUENTE RESTRIZIONE DELLE QUESTUE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - NON E' VIOLATO L'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - MOTIVAZIONE ED IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La pretesa arbitrarieta' conferita dall'art. 156 T.U. leggi di p.s. alla autorita' di P.S. per quanto riguarda la scelta delle questue ammissibili, arbitrarieta' che consentirebbe di operare scelte restrittive in materia di questue per scopi di beneficenza ed assistenziali, non contrasta con la liberta' dell'assistenza privata sancita dall'art. 38 della Costituzione, perche' contro eventuali deviazioni interpretative della p.s., esiste la garanzia dell'obbligo della motivazione e del diritto di impugnazione.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - ASSUNTA DISCREZIONALITA' DEL POTERE CONFERITO AL QUESTORE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 39). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTIVITA' - INCIDENZA SULLA SFERA DI LIBERTA' DEI CITTADINI - PRINCIPI GENERALI A GARANZIA DI QUESTI - MOTIVAZIONE - SINDACATO GIUDIZIARIO - GIUSTIFICAZIONE DEL RIFIUTO - ESIGENZA DI TUTELA DI ALTRI INTERESSI.
Non appare esatta la tesi secondo cui la potesta' conferita al questore di rilasciare licenze per la raccolta di collette (art. 156 t.u. di p.s.) risulterebbe sfornita di quei limiti necessari a garantire il rispetto del dovere dell'eguale trattamento, a parita' delle condizioni soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principi generali valevoli a preservare dall'arbitrio l'attivita' della pubblica amministrazione quando incida sulla sfera di liberta' dei cittadini, quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti a rendere possibile il sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbero risultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto vogliono salvaguardare con l'intervento preventivo del questore. Tali sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente sentenza, di preservare i cittadini delle molestie delle velate e fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche il diritto a non rivelare le proprie convinzioni), e talvolta anche delle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - INSUFFICIENZA DELLA CASISTICA DI FINI IVI PREVISTI - INTEGRAZIONE - COMPETENZA DEL LEGISLATORE.
Il compito di integrare la casistica dell'art. 156 t.u. di p.s. non puo' competere ad altri all'infuori degli organi legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua eventuale estensione, ed a stabilire in quali modi sia da contemperare l'uso della facolta' in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi prima ricordati. La difficolta' di procedere per via diversa da quella legislativa alla invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che, mentre i fini patriottici, scientifici, di beneficienza, cui ha riguardo l'art. 156, per la diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti ad essi inerenti, appaiono meglio suscettibili di incontrare l'adesione della generalita', o per lo meno di non porsi in netto contrasto con interessi contrapposti o diversi, viceversa a contrasti di tal genere potrebbero dar luogo, se non fossero congruamente disciplinate, le questue dirette a finalita' diverse da quelle ora previste.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - NON VIOLA GLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, 18, 19, 21, 39 E 49 DELLA COSTITUZIONE - CONSEGUIMENTO DEI BENI IVI PROTETTI ANCHE CON MEZZI DIVERSI DALLA RACCOLTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 156 t.u. di p.s. non lede direttamente nessuno dei beni alla cui tutela sono predisposti gli artt. 18, 19, 20, 21, 39 e 49 Cost., riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel conseguimento dei beni medesimi, non legato quindi a questo da un carattere di necessarieta'.
LIBERTA' DELL'ASSISTENZA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 38, ULTIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
La liberta' dell'assistenza privata garantita dall'art. 38, ultimo comma, Cost. non e' compromessa dall'art. 156 t.u. di p.s. dovendosi, negli scopi di beneficenza per i quali esso consente le questue, comprendere anche quelli rivolti all'assisistenza, mentre la disciplina che il legislatore faccia del ricorso ad essa non e' tale da comprometterne l'esercizio.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - IPOTESI DI INOPERATIVITA' DELLA DISPOSIZIONE.
Ove la richiesta di fondi venga rivolta, da singoli o da comitati, non al pubblico bensi' a soggetti che siano qualificati da un obbiettivo e preesistente rapporto con coloro che hanno intrapreso l'iniziativa, le restrizioni disposte dall'art. 156 t.u. di p.s. rimangono inoperanti.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 E 49 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI DI LIBERTA' - LIMITI. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI DI LIBERTA' - ART. 156 T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - RACCOLTA DI FONDI E QUESTUE: LICENZA DI POLIZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Vedi: Sent. n. 2/1957 B.
SICUREZZA PUBBLICA - ART. 156 DEL T.U. LEGGI DI P.S. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.
Vedi: Ord. n. 68/1958 C.
SICUREZZA PUBBLICA - QUESTUA E MENDICITA' - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DEI FONDI - ART. 156 T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 18, 21 e 39 Cost. - dell'art. 156 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che richiede la licenza del questore per effettuare raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, da concedersi solo con riguardo a determinate finalita'). Cfr.: sent. n. 2 del 16 gennaio 1957.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA INFONDATA - RIPROPOSIZIONE - AMMISSIBILITA'.
Non sussiste preclusione al riesame da parte della Corte di una questione di legittimita' costituzionale, di cui una precedente pronuncia abbia gia' dichiarato la infondatezza. Pertanto e' ammissibile la riproposizione della stessa questione in occasione di altro giudizio. (Nella specie era stato impugnato l'art. 156 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, con riferimento all'art. 3 Cost., nonostante che la Corte in precedenza avesse gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 Cost.).
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - ART. 156 T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo ad altro parametro costituzionale, non si rinvengano profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 156 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che richiede la licenza del questore per le raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, da concedersi solo se sussistono determinate finalita' meritevoli di tutela). Cfr.: sent. n. 2 del 16 gennaio 1957.
SICUREZZA PUBBLICA - ART. 156 DEL T.U. LEGGI DI P.S. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.
La norma contenuta nell'art. 156 del T.U. leggi di P.S. non e' dettata da considerazioni di natura individuale e pertanto e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di detta norma sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE.
(Principio ribadito in riferimento alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riguardo agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Cost. - dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del relativo regolamento, concernenti la licenza per raccolta di fondi e per questua). Conformi: sentt. nn. 1/56 C, 3/56 A, 8/56 A, 10/56 A, 11/56 A.
Riguarda ancheart. 285 r.d. 635/1940art. 286 r.d. 635/1940
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), tenendo conto della norma sopravvenuta di cui all'art. 3, settimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659. Così deciso in Roma, in came…
ECLI:IT:COST:1983:16 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di Pesaro, Bologna, Bressanone, Pescara, Roma, Portoferraio ed al tribunale di Pordenone, affinché procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), tenendo conto della norma sopravvenuta…
ECLI:IT:COST:1982:13 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata dai pretori di Torino e Prato con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39, 40 e 49 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte…
ECLI:IT:COST:1975:50 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 285 e 28…
ECLI:IT:COST:1972:12 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la sopra indicata ordinanza del Pretore di Campi Salentina ed ordina la restituzione degli atti al medesimo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959, GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBRO…
ECLI:IT:COST:1959:54 · leggi il testo integrale
respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI…
ECLI:IT:COST:1958:68 · leggi il testo integrale
pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti indicati in epigrafe: respinge la eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme contenute nell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (e negli artt. 285 e 286 del reg…
ECLI:IT:COST:1957:2 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342 20 ------------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 21 novembre 2000, n. 342, ha disposto (con l'art. 69, comma 1, lettera b) che il presente articolo e' abrogato salvo quanto previsto dall'art. 59 del presente D…
Art. 77 — (L-R) Norme abrogate
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito…
Art. 45 — Ricorso al giudice
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) 19 COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) 19 COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) 19 COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, …
Art. 66
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (11)(17)18 ------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente…
Art. 67
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (11)(17)18 ------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente…
Art. 244 — Modo di deduzione
… mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) 72 COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) 72 --------------- …
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art156 · fonte su Normattiva