Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Condizione per l'ammissione - Commissione di reati puniti, nel massimo, con la pena detentiva non superiore ai quattro anni - Conseguente esclusione dal beneficio dell'autore del reato di spaccio di lieve entità, a seguito dell'innalzamento della pena intervenuto con novella legislativa - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione del principio della finalità rieducativa delle pene -- Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Estraneità della disposizione censurata rispetto all'oggetto delle questioni sollevate e petitum eccedente rispetto alle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di La Spezia, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 90 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. Altresì, la citata sentenza ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, in quanto la disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure e dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., perché l’accoglimento delle stesse, così come formulate dal rimettente, produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato. (Precedenti: O. 209/2025 - mass. 47138; O. 208/2025 - mass. 47080; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).
sentenza 48/2026massima n. 47298 Riguarda ancheart. 168-bis Codice penaleart. 550 Codice di procedura penale
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reato di "piccolo spaccio" (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) - Aumento del massimo edittale, introdotto con il c.d. "decreto Caivano" - Esclusione dall'elenco dei reati per i quali è possibile la citazione diretta a giudizio - Conseguente impossibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e violazione del principio di rieducazione della pena - Estraneità della disposizione censurata rispetto all'oggetto delle questioni sollevate e petitum eccedente rispetto alle censure proposte - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quest’ultima disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure proposte, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata, ma la preclusione alla messa alla prova che deriva dall’innalzamento del massimo edittale previsto per questo reato dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Quanto all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – cui l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. rinvia per estendere l’ambito di operatività della messa alla prova a taluni reati puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione per i quali si procede con citazione diretta – il petitum formulato dai rimettenti è invece eccedente rispetto alla portata delle questioni in quanto renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 12/2024; S. 223/2022 - mass. 45134; S. 145/2021 - mass. 44013).
sentenza 90/2025massima n. 46831 Riguarda ancheart. 550 Codice di procedura penale
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati "non lievi" concernenti le c.d. droghe pesanti - Pena minima edittale fissata in anni otto, anziché sei, di reclusione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Denunciata violazione della riserva di legge in materia penale - Improprio tentativo di impugnazione di una sentenza costituzionale, in contrasto con il relativo divieto - Inammissibilità della questione.
Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento all'art. 25 Cost., nella parte in cui, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2006. La questione come prospettata si risolve in una censura degli effetti della citata sentenza, di cui costituisce un improprio tentativo di impugnazione, contrario al divieto ex art. 137, terzo comma, Cost. Per altro verso, l'effetto in malam partem denunciato dal rimettente è una mera conseguenza indiretta della rimozione dall'ordinamento delle disposizioni dichiarate nel 2014 costituzionalmente illegittime (per vizi procedimentali relativi all'art. 77, secondo comma, Cost.), in esito alla quale ha ripreso applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poi modificato dal d.l. n. 36 del 2014, come convertito. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito; sentenza n. 29 del 1998, ordinanze n. 184 del 2017, n. 261 del 2016, n. 108 del 2001, n. 461 del 1999, n. 220 del 1998, n. 7 del 1991, n. 203 del 1990, n. 93 del 1990, n. 27 del 1990 e n. 77 del 1981, sulla non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale ). Il principio della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non esclude che la Corte costituzionale possa assumere decisioni il cui effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla semplice rimozione di disposizioni costituzionalmente illegittime. In tal caso, l'effetto in malam partem è ammissibile in quanto esso è una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma costituzionalmente illegittima, la cui caducazione determina l'automatica riespansione di altra norma dettata dallo stesso legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006 ).
sentenza 40/2019massima n. 42185 Prospettazione della questione incidentale - Denunciata divaricazione irragionevole tra pene edittali per reati in materia di stupefacenti - Indicazione da parte del rimettente di una soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Per porre rimedio alla denunciata irragionevole divaricazione sanzionatoria tra fatti non lievi e fatti lievi di cui ai commi 1 e 5 del citato art. 73, il rimettente individua nell'ordinamento quale soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata, l'abbassamento del minimo edittale per il fatto previsto dalla disposizione censurata da otto a sei anni, misura a suo tempo stabilita dall'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 e tuttora in vigore, come pena massima, per la fattispecie ordinaria delle droghe "leggere". L'intervento richiesto, d'altra parte, non può essere differito oltre, essendo rimasto inascoltato il pressante invito rivolto al legislatore con la sentenza n. 179 del 2019 e venendo in rilievo diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromissioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2017, n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, ordinanza n. 184 del 2017 ).
sentenza 40/2019massima n. 42187 Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati "non lievi" concernenti le c.d. droghe pesanti - Pena minima edittale fissata in anni otto, anziché sei, di reclusione - Violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. La divaricazione di quattro anni - venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come convertito - tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato per i fatti non lievi connessi al traffico di stupefacenti e il massimo edittale della pena comminata dal successivo comma 5 per i fatti lievi costituisce un'anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con il principio di rieducazione della pena. Uno iato sanzionatorio così vasto e sproporzionato condiziona, infatti, la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte. Quanto all'entità della pena, la misura di sei anni indicata dal rimettente si ricava da previsioni già rinvenibili nell'ordinamento e rispetta la logica perseguita dal legislatore, in quanto: a) corrisponde alla pena introdotta dall'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 per i medesimi fatti; b) sei anni è la pena massima prevista dal vigente comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti non lievi aventi ad oggetto le "droghe leggere"; c) in sei anni era altresì stabilita la pena massima per i fatti lievi concernenti le "droghe pesanti" nel testo originario del citato d.P.R. Tale misura, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 32 del 2014 ). Allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 27 Cost., i quali esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa della pena. Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo è di ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 149 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994 ).
sentenza 40/2019massima n. 42188 Prospettazione della questione incidentale - Denunciata divaricazione irragionevole tra pene edittali per reati in materia di stupefacenti - Indicazione da parte del rimettente di una soluzione costituzionalmente adeguata - Conseguente determinatezza del petitum - Ammissibilità della questione.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto, non incorrono nei vizi, tra i quali l'indeterminatezza del petitum e la mancata individuazione di un trattamento sanzionatorio alternativo, che hanno determinato l'inammissibilità di precedenti analoghe questioni, poiché - nel censurare come irragionevole e sproporzionata la divaricazione sanzionatoria tra il minimo della pena per i fatti di non lieve entità concernenti le c.d. droghe "pesanti" (comma 1 dell'art. 73) e il massimo della pena previsto per i fatti di lieve entità concernenti tutte le sostanze stupefacenti (comma 5 del medesimo art. 73) - i rimettenti giungono a formulare un petitum determinato, individuando come soluzione costituzionalmente adeguata la parificazione del minimo edittale per il fatto non lieve al massimo edittale di pena previsto per il fatto lieve. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, dichiarative dell'inammissibilità di questioni analoghe ).
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati "non lievi" concernenti le c.d. droghe "pesanti" - Pena minima edittale fissata in anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa - Omessa parificazione alla pena massima edittale (di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa) comminata per i fatti di lieve entità concernenti tutti i tipi di stupefacenti - Eccessiva divaricazione tra minimo edittale per i fatti non lievi e massimo edittale per i fatti di lieve entità - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di offensività e di proporzionalità sanzionatoria, della finalità rieducativa della pena, nonché delle garanzie sovranazionali sancite dalla CDFUE e dalla CEDU - Pluralità di soluzioni possibili per rimediare all'anomalia sanzionatoria denunciata - Inammissibilità delle questioni - Auspicato intervento del legislatore.
Sono dichiarate inammissibili - in rispetto della priorità di valutazione del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, censurato dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto - in riferimento agli artt. 3, 25, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 49, par. 3, CDFUE e all'art. 3 CEDU - nella parte in cui prevede per i fatti "non lievi" concernenti le c.d. droghe "pesanti" una pena minima edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa, corrispondenti al massimo edittale della pena comminata per i fatti di lieve entità concernenti tutti i tipi di stupefacenti. Pur riguardando due ipotesi di reato autonome e non del tutto omogenee, la divaricazione - venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come modificato dalla legge di conversione - tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato e il massimo edittale di pena previsto dal comma 5 dello stesso art. 73 ha raggiunto un'ampiezza tale da determinare un'anomalia sanzionatoria, alla quale può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni, tutte costituzionalmente legittime e alternative a quella censurata, non essendo quella indicata dai rimettenti l'unica opzione in armonia con la Costituzione, né potendo ritenersi costituzionalmente imposto che a continuità dell'offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria. Tenuto conto dell'elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, va formulato pertanto un pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell'art. 73 del t.u. stupefacenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, dichiarativa dell'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, introdotti dalla legge di conversione n. 49 del 2006; sentenze n. 279 del 2013, n. 23 del 2013, n. 113 del 2011 e n. 129 del 2008, sulla priorità della valutazione del legislatore in ordine ai mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario ).
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati di non lieve entità concernenti le c.d. droghe pesanti - Pena minima edittale - Reclusione fissata in anni otto, anziché sei, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, nonché della riserva di legge in materia penale - Pluralità di ragioni ostative all'ammissibilità (irrilevanza di fase; contraddittorio e improprio tentativo di impugnazione di una sentenza costituzionale, in contrasto con il relativo divieto; erronea ricostruzione del quadro normativo; richiesta di ripristinare il contenuto di disposizione affetta da radicale vizio procedurale e come tale inidonea a innovare l'ordinamento) - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per più concorrenti ragioni - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, censurato dalla Corte di Cassazione, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui - a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 (conv., con modif., in legge n. 49 del 2006) ad opera della sentenza n. 32 del 2014 - prevede, per i reati di non lieve entità concernenti le cd. droghe pesanti, la pena della reclusione nella misura minima edittale di otto anni, anziché in quella di sei anni, introdotta dal caducato art. 4-bis. Difetta la rilevanza nella fase in cui versa il giudizio a quo, poiché la Corte rimettente non è investita né deve quindi fare applicazione del trattamento sanzionatorio censurato, il quale potrà venire in rilievo nella fase di rinvio davanti al giudice di merito, successiva all'eventuale annullamento della sentenza di primo grado impugnata. La censura di violazione della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - contraddittoriamente motivata prima affermando e poi negando che le sentenze della Corte costituzionale siano fonti del diritto equiparate alla legge - si risolve in un improprio tentativo di impugnazione della sentenza n. 32 del 2014, contrario al divieto ex art. 137, terzo comma, Cost. e per giunta diretto, con motivazione contraddittoria e illogica, a contestare la ripresa di applicazione della normativa precedente a quella caducata facendo però salvi gli effetti in bonam partem derivanti da essa. Le censure riferite agli artt. 3 e 27 Cost. sono a loro volta basate su una erronea ricostruzione del quadro normativo, giacché l'attuale divario tra il minimo edittale per i fatti non lievi concernenti le cosiddette droghe "pesanti" (otto anni) e il massimo della pena per i fatti lievi (quattro anni) non è frutto soltanto degli effetti della citata sentenza, ma anche di precedenti e successivi interventi del legislatore. Infine, e con riguardo a tutte le questioni sollevate, si richiede un inammissibile ripristino di una disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali di tale gravità da determinare l'inidoneità della stessa a innovare l'ordinamento. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2014 ). Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, non è rilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto un contenuto normativo che attiene al compimento di un atto processuale inserito in una fase successiva a quella in cui versa il giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 259 del 2016, n. 161 del 2015 e n. 117 del 1984 ). La dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 o dell'art. 77 Cost. comporta la ripresa dell'applicazione della normativa precedente a quella dichiarata incostituzionale, data l'inidoneità dell'atto, per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012 ).
Reati e pene - Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - Configurazione del sistema sanzionatorio dei fatti di lieve entità - Questione volta ad ottenere un intervento additivo in materia penale, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 24- ter , lett. a ), del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e all'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - nella parte in cui prevede per i fatti di lieve entità una medesima cornice edittale della pena, indipendentemente dalla natura della sostanza stupefacente o psicotropa. La richiesta del giudice remittente, che non indica l'asserita differenza edittale necessaria, mira ad ottenere un intervento additivo della Corte in materia penale, non consentito in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. Nessun elemento può ricavarsi, poi, dall'invocato art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena e non permette alla Corte di determinarne autonomamente la misura, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Né è di maggiore ausilio l'art. 4 della citata decisione quadro, richiamato quale parametro interposto, in quanto lungi dal determinare precisi intervalli di pena per le diverse ipotesi di reato in tema di stupefacenti, si limita ad esigere che il legislatore nazionale fissi i massimi edittali al di sopra di determinate soglie minime, derogabili solo in pejus , secondo il cosiddetto «principio del minimo del massimo». Sull'inammissibilità di questioni formulate con un petitum che non si configura come unica soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze nn. 277/2014, 241/2014, 81/2014 e 30/2014 nonché l'ordinanza n. 190/2013. Sull'ampio margine di libera determinazione da riconoscersi al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili, v., ex plurimis , le sentenze nn. 185/2015, 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006. Sui limiti del sindacato di legittimità costituzionale sulle pene scelte dal legislatore, v., ex plurimis , le sentenze nn. 22/2007, 325/2005, 364/2004 e l'ordinanza n. 158/2004. Sulla possibilità per il legislatore di includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, v., ex plurimis , le sentenze nn. 250/2010 e 47/2010, nonché le ordinanze nn. 224/2011, 213/2000 e 145/1998.
sentenza 23/2016massima n. 38720 Riguarda ancheart. 1 d.l. 36/2014
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Pena minima di otto anni di reclusione ed euro 25.822 di multa - Asserita irragionevolezza per la marcata differenza della pena rispetto alla fattispecie di contenuto analogo ritenuta di lieve entità - Asserita violazione del principio della proporzionalità della pena per l'elevata misura del minimo edittale - Questione che non può essere risolta alla stregua di soluzione costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa - Inammissibilità.
È inammissibile, per assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate in materia riservata alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (come risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena minima di otto anni di reclusione ed euro 25.822 di multa, mentre il successivo comma 5 stabilisce, ove i medesimi fatti siano considerati di lieve entità, la pena massima di quattro anni di reclusione ed euro 10.329 di multa. La contestata disposizione, riguardando la configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili in materia di stupefacenti, rientra in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione. L'esame di eventuali profili di illegittimità costituzionale dell'entità della pena stabilita dal legislatore postula che il rimettente individui un parametro che consenta di rinvenire la soluzione costituzionalmente obbligata. Infatti, solo l'indicazione di un tertium comparationis legittima l'intervento della Corte costituzionale in materia di determinazione della pena ed esclusivamente in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli, poiché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore, ma solo emendare le scelte di quest'ultimo in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Se così non fosse, il sollecitato intervento creativo interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri. Nella specie, il rimettente si è limitato a chiedere la dichiarazione di incostituzionalità della censurata disposizione sanzionatoria, senza indicare un parametro che consenta di rinvenire una soluzione costituzionalmente obbligata e senza precisare quale sia il trattamento sanzionatorio che, a suo avviso, sarebbe conforme a Costituzione. Inoltre, l'accoglimento della questione priverebbe di sanzione il fatto non lieve di cui all'impugnato art. 73, comma 1, lasciando invece punito il solo fatto lieve, di cui al successivo comma 5, con l'effetto di aggravare, anziché eliminare, la lamentata irragionevolezza del trattamento sanzionatorio. Sull'ampio margine di libera determinazione che spetta al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio delle condotte individuate come punibili, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 23/2016, 185/2015, 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006. Per il costante orientamento che esige dal rimettente l'indicazione di un tertium comparationis tale da legittimare l'intervento della Corte in materia di determinazione della pena ed esclusivamente in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli, v. la citata sentenza n. 23/2016. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della pena edittale minima del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, v. la citata sentenza n. 341/1994, la quale si giovò della comparazione con la fattispecie affine dell'ingiuria. Sui limiti del sindacato della Corte in materia di determinazione della pena, v. la citata sentenza n. 22/2007. Nel senso che all'accertamento di un vizio procedurale della legge può seguire una "ripresa di applicazione" delle disposizioni in vigore prima di quella sottoposta a scrutinio, tale da colmare il vuoto determinato da una pronuncia meramente ablativa, v. la citata sentenza n. 32/2014.
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entità - Trattamento sanzionatorio nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2013 - Denunciata mancata distinzione tra condotte aventi ad oggetto le c.d. droghe leggere di cui alle tabelle II e IV previste dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle aventi ad oggetto le c.d. droghe pesanti di cui alle tabelle I e III dei medesimi artt. 13 e 14 - Ius superveniens - Necessità che il giudice rimettente valuti la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede per i fatti di lievi entità un trattamento sanzionatorio unificato delle condotte aventi ad oggetto le cosiddette droghe "pesanti" e "leggere", indicate rispettivamente nelle Tabelle I e III e nelle Tabelle II e IV di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 24- ter , lett. a ), inserito nel d.l. n. 36 del 2014 dalla legge di conversione n. 79 del 2014 (ed entrato in vigore il 21 maggio 2014), che ha previsto per i fatti di lieve entità pene più miti rispetto a quelle stabilite in precedenza. A fronte di tale ius superveniens spetta, pertanto, al giudice a quo la valutazione in ordine alla perdurante rilevanza (ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Per la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 20/2015, 152/2014, 149/2014, 140/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.
sentenza 53/2015massima n. 38305 Riguarda ancheart. 2 d.l. 146/2013
Reati e pene - Prescrizione - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Valutazione anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria (nello specifico: circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) - Ius superveniens - Necessità di nuova valutazione sulla perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 157, secondo comma, cod. pen. (come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005) e 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti), impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., in quanto l'art. 157, secondo comma, cod. pen. non consente di tenere conto, ai fini del computo del termine di prescrizione, anche delle circostanze attenuanti con pena di specie diversa o a effetto speciale, come quella prevista dall'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il d.l. n. 146 del 2013 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2014) che, all'art. 2, comma 1, lett. a ), ha modificato l'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, trasformando l'attenuante del fatto di lieve entità in una fattispecie autonoma di reato. A fronte di tale ius superveniens , spetta pertanto al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. - Sulla restituzione degli atti al giudice a quo , per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce del mutato quadro normativo, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.
Riguarda ancheart. 157 Codice penaleart. 6 legge 251/2005
ELEZIONI - INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO DI PERSONA ANCHE SOLO RINVIATA A GIUDIZIO PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PURE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171, CHE HA DEPENALIZZATO L'IPOTESI DI DETENZIONE PER USO PERSONALE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER L'EQUIPARAZIONE, (IN DIFETTO DI UN EFFETTIVO POTERE DI VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE ELETTORALE) TRA LO SPACCIATORE E IL DETENTORE AD USO PERSONALE CHE ABBIA SUBITO L'ESECUZIONE DELL'AZIONE PENALE SULLA SCORTA DELLA NORMATIVA PREVIGENTE CHE CONSIDERAVA DELITTO ANCHE LA DETENZIONE PER USO PERSONALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO ALLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale contenuta nella sent. n. 141 del 1996, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. e), l. n. 55 del 1990, come sost. dall'art. 1, l. n. 16 del 1992, in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e al d.P.R. n. 309 del 1990 e al d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 15 legge 55/1990art. 1 legge 16/1992
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DROGHE LEGGERE (NELLA SPECIE: DERIVATI DELLA CANAPA INDIANA) - CESSIONE GRATUITA DI MODESTI QUANTITATIVI DELLE STESSE PER USO PERSONALE DEL CESSIONARIO - CONDOTTA SANZIONATA PENALMENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA, IN CONSIDERAZIONE DELLA INTERVENUTA DEPENALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE DI DETENZIONE, ACQUISTO, IMPORTAZIONE DI QUALSIASI SOSTANZA STUPEFACENTE PER USO PERSONALE - COMPARAZIONE, ALTRESI', CON LA LIBERA CESSIONE DI SOSTANZE DI PARI NOCIVITA', QUALI IL TABACCO, L'ALCOOL E GLI PSICOFARMACI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 14, lett. b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - nella parte in cui prevedono come condotta sanzionata penalmente anche la cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere (quali i derivati della canapa indiana) per uso personale del cessionario - in quanto, premesso che le ragioni della depenalizzazione referendaria delle tre condotte contemplate dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (l'importazione, l'acquisto e la detenzione), ove finalizzate all'uso personale, attengono integralmente alla persona dell'assuntore, e che le stesse vengono meno, invece, quando dalla persona dell'assuntore si passa a considerare altri soggetti diversi, il trattamento differenziato tra cessione e detenzione (o acquisto o importazione), anche quando qualificate l'una dalla destinazione finale della sostanza stupefacente all'uso personale del cessionario e l'altra a quello del detentore, non e' irragionevole perche' non c'e' l'immediatezza tra la condotta del cedente e la destinazione della sostanza all'uso personale del cessionario, essendo il rapporto tra cessione ed uso personale mediato dalla condotta di un soggetto (il cessionario) diverso dall'autore (il cedente) della condotta penalmente sanzionata. Ne consegue che l'atteggiamento di rigore, serbato dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale - al quale e' altresi' riservata la valutazione della nocivita' dei vari tipi di droga -, diretto a reprimere qualsiasi ipotesi di cessione, anche se gratuita e di modica quantita', qualunque sia il fine perseguito dal cedente, appare giustificato nonche' corrispondente ad un preciso obbligo internazionale di inibizione e repressione della diffusione anche delle droghe leggere. - V., pure, S. n. 360/1995. - Circa la discrezionalita' della valutazione del legislatore in ordine alla nocivita' dei vari tipi di droga, cfr. S. nn. 170/1982, 333/1991, 133/1992, 308/1992, nonche' O. n. 386/1987, 'ex plurimis'. - In ordine alla risalente differenza di disciplina delle bevande alcooliche, ispirata <<ad una larga tolleranza>>, v. anche S. nn. 104/1982 e 170/1982. red.: G. Leo
Riguarda anche
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA CUI SI ESTRAGGONO SOSTANZE STUPEFACENTI DESTINATE AD USO PERSONALE - LAMENTATA MANCATA DEPENALIZZAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE IPOTESI DI ACQUISTO, IMPORTAZIONE E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DESTINATE AD USO PERSONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 73, 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171 in quanto gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 360 del 1995. - S. n. 360/1995; O. n. 150/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 28 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 75 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE - UNIVOCA DESTINAZIONE AD USO PERSONALE - PRINCIPIO ATTIVO ESTRAIBILE - IPOTESI DI INIDONEITA' A PRODURRE L'EFFETTO STUPEFACENTE LESIVO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' QUALE LIMITE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE PENALE - REATO DI PERICOLO PRESUNTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la illiceita' penale della condotta di coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa, sollevata sotto il profilo della violazione del principio della necessaria offensivita' della fattispecie penale nell'ipotesi in cui la coltivazione dia luogo a quantita' (o qualita') di inflorescenze dalle quali non sia ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre l'effetto (stupefacente) potenzialmente lesivo nel caso di successiva assunzione. Infatti l'astratta fattispecie del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti, nei suoi elementi essenziali, e depurata dai singoli possibili comportamenti concreti, implica una legittima valutazione di pericolosita' presunta, in quanto inerente a condotta oggettivamente idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima, e quindi di creare potenzialmente piu' occasioni di spaccio di droga, nonche' di accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensivita', non essendo irragionevole la valutazione prognostica di attentato al bene giuridico protetto. La configurazione di reati di pericolo presunto non e' poi incompatibile con il principio di offensivita'; ne' nella specie e' irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore nella sua discrezionalita', della pericolosita' connessa alla condotta di coltivazione. Quanto alla offensivita' specifica della singola condotta in concreto accertata, la valutazione della sua sussistenza spetta al giudice ordinario. - V. anche le massime D ed E, nonche' le sent. nn. 133/1992, 333/1991, 62/1986. red.: A. Franco
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE O FABBRICAZIONE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE - PERMANENTE PUNIBILITA' ANCHE DOPO LA SOPRAVVENUTA DEPENALIZZAZIONE, A SEGUITO DI ABROGAZIONE REFERENDARIA, DELL'IMPORTAZIONE, ACQUISTO E DETENZIONE, PER USO UNIVOCAMENTE PROPRIO, DI DETTE SOSTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DI RAGIONEVOLEZZA - MANCATA VERIFICA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA', GIA' PERALTRO RICONOSCIUTA IN GIURISPRUDENZA E IN DOTTRINA, DI UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLE NORME IMPUGNATE - INAMMISSILITA' DELLA QUESTIONE.
Come gia' puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quo', della previa verifica della possibilita' di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilita' della questione sollevata. Percio', nella specie, non puo' darsi ingresso alla questione di legittimita' costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non piu' penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorita' rimettente non si e' infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto piu' in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali gia' risultano orientati in tal senso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimita' costituzionale, da parte del giudice 'a quo', della possibilita' di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 72 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 28 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 75 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - USO DI DROGHE - SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE - MISURE PER LA CURA ED IL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di reeferendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), e' diretta alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, ed esprime, quindi, un quesito chiaro univoco ed omogeneo non sussistendo contraddizione alcuna fra il permanere della sanzione, sia pure di carattere amministrativo, per la detenzione di stupefacenti per uso personale, e l'abrogazione del divieto che ha per oggetto l'uso personale di tali sostanze, quale comportamento considerato di per se stesso. Ne' la richiesta di abrogazione di altre disposizioni, concernenti la segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze da parte dei medici che visitano o assistono i soggetti che fanno uso di droghe, puo' essere considerata del tutto eterogenea rispetto alla principale richiesta referendaria, essendo volta, nel suo complesso, ad eliminare taluni limiti ed oneri incidenti sull'attivita' del medico che assiste le persone che fanno uso di stupefacenti. La seddetta richiesta deve pertanto essere dichiarata ammissibile. - Sulla punibilita' della detenzione di stupefacenti finalizzata al consumo v. S. n. 333/1992.
sentenza 28/1993massima n. 19086 Riguarda ancheart. 120 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 76 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 75 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 2 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 80 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.e altri 2
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - USO DI DROGHE - SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE - MISURE PER LA CURA ED IL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di referendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9/10/1990 n. 309), mirante alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, e' diversa da quella gia' a suo tempo dichiarata inammissibile ed avente ad oggetto la esclusione delle droghe leggere dalle tabelle delle sostenze stupefacenti, e non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75 Cost.; ne' puo' considerarsi in contrasto con le Convenzioni di New York del 1961 e di Vienna del 1988 dal momento che la prima, si limita a stabilire che deve essere vietata la detenzione di stupefacenti senza pero' nulla specificare in ordine alla natura delle sanzioni da applicare, e la seconda lascia espressamente agli Stati contraenti la possibilita' di prevedere misure diverse dalla sanzione penale per le infrazioni di minore gravita'. La suddetta richiesta deve pertanto esser dichiarata ammissibile. - Sulla irrogazione della sanzione criminale quale 'estrema ratio' di tutela dei beni giuridici v. sent. nn. 291/1992, 282/1990, 487 e 409/1989, 364/1988 e 189/1987; sulla inammissibilita' di diversa richiesta referendaria in materia di stupefacenti v. sent. n. 30/1981.
sentenza 28/1993massima n. 19087 Riguarda ancheart. 75 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 2 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 120 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 121 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 80 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.e altri 2
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA INFERIORE ALLA D.M.G. - OBBLIGATORIA SOTTOPOSIZIONE DEL SOGGETTO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO SOCIO RIABILITATIVO - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - CONFIGURABILITA' DELLA IPOTESI ATTENUATA - CONDIZIONI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A 'QUIBUS'.
Restituzione degli atti ai giudici remittenti affinche' provvedano al riesame della rilevanza delle questioni alla stregua delle modificazioni apportate al quadro normativo per effetto del referendum popolare indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993.
Riguarda ancheart. 75 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 16 legge 162/1990