Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1988 al 29 dicembre 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Esclusione o limitazione di responsabilita'

[2]L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma e' applicabile ai concessionari dei servizi. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e' tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita' di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

Testo vigente dal 24 marzo 1988 al 29 dicembre 1988 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art6 · fonte su Normattiva