Art. 6

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[1]Esclusione o limitazione di responsabilita'

[2]L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma e' applicabile ai concessionari dei servizi. 13 15 21 24 28 35

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e' tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita' di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

Corte Costituzionale

15

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1988, n. 1104 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1988, n. 52), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non e' tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa, al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198 ("Regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni")".

Corte Costituzionale

21

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 febbraio 1992, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilita' dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima".

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 30 dicembre 1994, n. 456 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1995, n. 1), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude la responsabilita' della Societa' concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930".

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1997, n. 463 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che l'amministrazione non e' tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente".

Corte Costituzionale

35

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 giugno 2002, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 26/06/2002, n. 25), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilita' per il mancato recapito di telegramma".

Testo vigente dal 27 giugno 2002 al 16 settembre 2003 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art6 · fonte su Normattiva