Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
POSTE - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE PER I DANNI CAUSATI AGLI UTENTI DEI SERVIZI POSTALI - DANNI DA RITARDATO RECAPITO DI PACCO "POSTACELERE" - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO AD UNA MERA INDENNITÀ ANCHE IN IPOTESI DI DISGUIDO E/O ERRATA GESTIONE OPERATIVA - ASSERITO INGIUSTIFICATO REGIME DI FAVORE PER L'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. NONCHÉ DISEGUALE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA COMMERCIALE - RITENUTO CONTRASTO CON IL COMPITO DELLA REPUBBLICA DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI ECONOMICO-SOCIALI LIMITATIVI DI FATTO DELLA LIBERTÀ E DELL'EGUAGLIANZA - INTERVENUTA ABROGAZIONE DI UNA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE ED OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PERDURANTE APPLICABILITÀ DELLA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto risultando una delle norme impugnate - l'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 156 del 1973 - abrogata anteriormente all'ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha omesso di motivare in ordine alla perdurante applicabilità della medesima ai fini della definizione del giudizio principale. > >- Omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità di disposizione abrogata, citate ordinanze n. 144/2003 e n. 184/2002.
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 70 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI IN CASO DI MANCATO RECAPITO DI CORRISPONDENZA PRODUTTIVO DI DANNO (NELLA SPECIE "PLICO RACCOMANDATO" CONTENENTE DOMANDE E TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSO PER PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO INVIATO AL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA) - PRETESA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLE RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI PER ATTI ILLECITI O ILLEGITTIMI E DI GESTIONE CON CRITERI DI ECONOMICITA' DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI GESTITI IN FORMA DI IMPRESA - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 303/1988 E 74/1992 - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 28 e 43 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (in relazione alla norma che limita la responsabilita' dell'Amministrazione per il servizio postale, escludendo l'obbligo del risarcimento, oltre l'indennita' commisurata a dieci volte al diritto di raccomandazione, nel caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata), in quanto - posto che il servizio postale ha caratteristiche del tutto peculiari, essendo diretto a rendere effettiva, per tutti, la possibilita' di corrispondenza, garantendone la liberta' e la segretezza; e che tale servizio e' esercitato in necessario collegamento con quello degli altri paesi aderenti all'Unione postale universale, secondo una disciplina che rispecchia nella determinazione dei limiti della responsabilita', principi comuni, essendo, in particolare, predeterminata la corresponsione di un'indennita', indipendentemente dalla prova del danno ma anche come limite al risarcimento, in caso di perdita della corrispondenza - non vi e' una esclusione di responsabilita' ma la predeterminazione dell'indennizzo in rapporto ad un danno non prevedibile da parte del debitore e che viene tipicamente commisurato al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori (v. massima A). red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNITA' PARI A DIECI VOLTE L'IMPORTO DEL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - DEROGA AL REGIME GENERALE DELLA RESPONSABILITA' "EX CONTRACTU" - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme che, esonerando l'Amministrazione da responsabilita' piena, prevedono il pagamento di una mera indennita' in caso di manomissione o mancato recapito della posta raccomandata, non violano il principio di eguaglianza, in quanto la natura contrattuale e fondamentalmente privatistica del rapporto tra Amministrazione e utenti non esclude la possibilita' di una disciplina speciale limitativa dell'ordinaria responsabilita' 'ex' art. 1218 cod. civ., in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi, ed in quanto l'esiguo ammontare dell'indennizzo (conforme, peraltro, alla convenzione postale universale) corrisponde al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione e' quella di mezzo di prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione della corrispondenza e non quella (estranea alla causa del contratto e consentita solo a rischio e pericolo dell'utente) di mezzo di trasporto di carte-valore a legittimazione nominale, alla cui garanzia e' invece preordinato, verso adeguato corrispettivo, il servizio di assicurazione convenzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli art. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). - V. S. n. 1104/1988; per il diverso caso in cui il mittente (Banca d'Italia) sia legalmente tenuta ad usare la forma della corrispondenza raccomandata, v. S. n. 303/1988.
sentenza 50/1992massima n. 17907 Riguarda ancheart. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNIZZO PARI A DIECI VOLTE L'IMPORTO DEL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme che limitano la responsabilita' dell'Amministrazione postale per la perdita di corrispondenza raccomandata al pagamento di un'indennita' (attualmente pari a dieci volte il prezzo del servizio di raccomandazione) non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto dell'utente contro atti dell'Amministrazione postale, bensi' limitano il diritto per il quale la tutela puo' essere invocata, onde, rispetto ad esse, l'art. 113 Cost. non costituisce un parametro pertinente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento all'art. 113 Cost.).
sentenza 50/1992massima n. 17908 Riguarda ancheart. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNIZZO PARI A DIECI VOLTE IL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DELLA P.A. PER IL FATTO DANNOSO DEI SUOI DIPENDENTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
La questione di incostituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 28 Cost., sul rilievo che l'Amministrazione postale, per effetto della disposizione impugnata, e' esonerata da responsabilita' piena per i danni derivanti da manomissione o mancato recapito di posta raccomandata pure nell'ipotesi che esse dipendano da fatto criminoso dei suoi dipendenti, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo il giudice rimettente formulato una autonoma questione riferita a tale caso specifico e non risultando in alcun modo che di esso si tratti nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento all'art. 28 Cost.).
sentenza 50/1992massima n. 17909 Riguarda ancheart. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - PERDITA TOTALE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE (INDENNITA' PARI A DIECI VOLTE IL DIRITTO DI RACCOMANDAZIONE) - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La natura contrattuale del rapporto tra utenti e Amministrazione postale non esclude la legittimita' di limitazioni di responsabilita' di quest'ultima in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi; nel caso di perdita totale di corrispondenze raccomandate, la previsione di un esiguo indennizzo in luogo della piena responsabilita' dell'Amministrazione, si giustifica in correlazione al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione non include la garanzia per il trasporto di carta-valore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 43 e 113 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, gia' dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost.). - S. n. 50/1992; v. anche S. n. 1104/1988, nonche' (con riguardo alla perdita di posta raccomandata della Banca d'Italia) S. n. 303/1988.
sentenza 74/1992massima n. 17932 Riguarda ancheart. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - PERDITA TOTALE DETERMINATA DA DOLOSA SOTTRAZIONE DEL CONTENUTO DI ESSA AD OPERA DI AGENTI DEL SERVIZIO POSTALE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FATTO DEL DIPENDENTE - NATURA E REQUISITI.
La responabilita' dell'Amministrazione verso gli utenti in caso di dolosa sottrazione del contenuto di corrispondenze raccomandate da parte di agenti del servizio postale - correlandosi alla violazione dell'obbligo accessorio "ex contractu" di salvaguardia della persona e dei beni del creditore - ha natura contrattuale e postula, per tanto, quale requisito necessario e sufficiente, l'esistenza di un mezzo di occasionalita' necessario tra il fatto del dipendente e l'attivita' di esecuzione del contratto.
sentenza 74/1992massima n. 17935 Riguarda ancheart. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI (AMMINISTRAZIONE) - SERVIZIO POSTALE - VAGLIA CAMBIARI EMESSI IN COMMUTAZIONE DI DEBITI DELLO STATO - SPEDIZIONE AI CREDITORI A MEZZO DI RACCOMANDATE - PERDITA O MANOMISSIONE DELLE STESSE - ESONERO DELLA AMMINISTRAZIONE DALLA RESPONSABILITA' PER DANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 6, 28, 48, 93. - COST., ART. 3.
La conservazione dell'immunita` dell'Amministrazione delle Poste dalla responsabilita` per il risarcimento dei danni verso l'utenza non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento attuale in cui il servizio postale - anziche` come bene patrimoniale dell'erario - si configura, secondo il criterio organizzativo impartito dal- l'art. 43 Cost., come un'impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio. Tanto piu` ingiustificato si rivela il privilegio del- l'irresponsabilita` nel caso in cui il servizio di corrispondenza raccomandata e` dalla legge indicato obbligatoriamente - e non liberamente scelto ne` dai creditori (destinatari) ne` dalla Banca d'Italia (mittente) - come mezzo di trasmissione di titoli di credito commutanti debiti dello Stato; esso determina, infatti, una irrazionale disparita` di trattamento, poiche`, mentre il rapporto tra Banca d'Italia e creditore e` regolato dalla norma generale (art. 1218 cod.civ.), il rapporto tra Banca d'Italia e Amministrazione delle Poste e` invece regolato dalle norme speciali che, escludendo la responsabilita` dell'Amministrazione, finiscono per addossare alla Banca il rischio dell'operazione. Per contrasto con l'art. 3 Cost. sono, percio`, illegittimi gli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispongono che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e` tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita` di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.
Riguarda ancheart. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI POSTALI - DANNI CAUSATI DAL MANCATO RECAPITO DI RACCOMANDATE - LIMITI ALLA RESPONSABILITA' DEL MINISTERO - OMESSO ESAME DI UNA ECCEZIONE DI DECADENZA NEL GIUDIZIO A QUO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt.6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui limitano al solo pagamento dell'indennita' di cui all'art. 28 del testo unico la responsabilita' del Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i danni causati dal mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.; perche' lo stesso giudice integri la delibazione sulla rilevanza di detta questione con riguardo alla (non esaminata) eccezione preliminare (formulata dal convenuto Ministero nel giudizio a quo) di intervenuta decadenza dell'azione, perche' proposta oltre il termine di sei mesi previsto dagli artt. 91 e 96, lett. f, del d.P.R. n. 156 cit.. - S. n. 190/1984.
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINAMENZA DEL GIUDICE 'A QUO' - POSTE E TELECOMUNICAZIONI - MANCATO RECAPITO DI RACCOMANDATE - ESCLUSA IMPUTAZIONE AL MINISTERO COMPETENTE DI RESPONSABILITA' PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 28 E 113 DELLA COSTITUZIONE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - PROPONIBILITA' DELLA AZIONE GIUDIZIARIA SUBORDINATA ALLA PREVIA PRESENTAZIONE DI RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - NON RISULTA - DUBBI SULLA INCIDENZA ATTUALE E CONCRETA DELLA QUESTIONE - NECESSITA' DI ACQUISIRE NUOVI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Il codice postale (art. 20), subordina la proponibilita' dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni derivanti da mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vagli cambiari (o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato) alla previa presentazione di un reclamo entro un termine perentorio che per le corrispondenze raccomandate e' fissato dall'art. 91 in sei mesi dalla data dell'impostazione, mentre l'art. 96 lett. f) prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91, l'amministrazione e' liberata da ogni responsabilita'. Prima di passare all'esame del merito della domanda risarcitoria il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, pertanto, vagliarne la proponibilita' e verificare se l'attore, su cui incombeva l'onere della relativa prova, avesse provveduto alal tempestiva presentazione del reclamo; e soltanto dopo aver riconosciuto la proponibilita' dell'azione avrebbero potuto trovare applicazione nel giudizio le norme della cui legittimita' si dubita, in quanto limitative della responsabilita' della pubblica amministrazione. Poiche' tale indagine non risulta compiuta, non emergendo dalle ordinanze se l'eccezione sia stata presa in esame, gli atti vanno restituiti ai giudici 'a quibus', perche' integrino, con le necessarie delucidazioni sul punto, le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di pronunciarsi sull'ammissibilita' della sollevata questione. (Restituzione atti al giudice a quo. Sono state sollevate: A) questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni) nella parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa grave del personale dipendente dall'amministrazione postale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non e' tenuto ad altro risarcimento oltre alla indennita' stabilita nella misura di cui al denunciato art. 28; B) questione di legittimita' costituzionale (oltre che degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., anche) degli artt. 20, 48, 91, 96 lett. f) del medesimo decreto n. 156 del 1973, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza raccomandata, se il mittente non abbia presentato entro sei mesi dalla data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta, e l'amministrazione e' liberata da ogni responsabilita').
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 91 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 20 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 96-lettf d.P.R. 156/1973art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.