Art. 93

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1988 al 5 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

[1]Indennita' - Limiti

[2]Oltre all'indennita' prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non e' tenuta ad altro risarcimento. I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e' tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita' di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

Testo vigente dal 24 marzo 1988 al 5 marzo 1992 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art93 · fonte su Normattiva