Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Accertamento della base imponibile IVA - Possibilità per l'Ufficio, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di avvalersi di presunzioni semplici ricavate dai movimenti attivi e passivi dei conti correnti del contribuente anche in relazione a periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione impugnata - Ritenuta violazione dell'art. 2 Cost. - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a ), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con riferimento all'art. 2 della Costituzione, dato che il rimettente non indica le ragioni della ritenuta non manifesta infondatezza della questione medesima con riferimento a tale parametro, indicato soltanto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.
Riguarda ancheart. 18 legge 413/1991
Imposte e tasse - Accertamento della base imponibile IVA - Possibilità per l'Ufficio, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di avvalersi di presunzioni semplici ricavate dai movimenti attivi e passivi dei conti correnti del contribuente, anche in relazione a periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione impugnata - Conseguente onere per il contribuente di allegazione di prove che non era tenuto a precostituirsi all'epoca dei fatti - Asserita lesione dei principi di uguaglianza, di irretroattività delle disposizioni tributarie, di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa indicazione dei 'tertia comparationis', erroneo presupposto interpretativo circa l'asserita retroattività della disposizione denunciata - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a ), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - il quale consente all'amministrazione finanziaria di assumere iniziative ispettive e di accertamento della base imponibile dell'IVA presso istituti di credito e di porre a base delle rettifiche e degli accertamenti i dati e gli elementi risultanti da tali indagini (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili), anche in relazione a periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 413 del 1991 (1° gennaio 1992). Esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., essendo la questione formulata senza alcuna indicazione dei tertia comparationis che risultano solo genericamente richiamati, non sussiste né l'asserita violazione degli artt. 23 e 53 Cost., in quanto il giudice a quo muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la norma denunciata abbia efficacia retroattiva, perché la suddetta norma è dettata con riferimento non già agli anni d'imposta oggetto delle indagini degli uffici tributari, ma esplica i suoi effetti solo sul piano istruttorio essendo rivolta all'acquisizione, da parte degli uffici stessi, di dati relativi ai conti correnti bancari e simili, concernenti qualsiasi periodo d'imposta e, quindi, anche i periodi - come quello al quale si riferisce il giudizio principale - anteriori al 1992, anno di entrata in vigore della suddetta legge n. 413 del 1991; nè quella dell'art. 97 Cost. poiché la norma denunciata non compromette né l'imparzialità né il buon andamento della pubblica amministrazione, limitandosi a chiarire quali presunzioni (oggettive, ragionevoli e relative) possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti tributari di cui agli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 260/2000. - Sulla presunzione basata sui dati bancari, v. le citate ordinanze n. 33/2002 e n. 260/2000. - Sull'evocato art. 23 Cost., nel senso che non stabilisce alcun principio di irretroattività della legge tributaria, v. la citata ordinanza n. 428/2006.
Riguarda ancheart. 18 legge 413/1991
Imposte e tasse - Accertamento - Accertamenti fondati su risultanze bancarie acquisite in sede penale - Contestazione al contribuente - Applicazione della presunzione di imponibilità delle operazioni documentate, nonché sanzione pecuniaria per inottemperanza all’invito a comparire - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non è in contrasto con il diritto di difesa del contribuente la regola, posta da tale norma, che fa derivare dalle risultanze bancarie la presunzione di ricavi, sempre suscettibile di prova contraria, relativamente a rapporti facenti capo al contribuente, non avendo l'accertamento tributario fondato su tali risultanze, di per sé, alcuna ulteriore portata probatoria in sede penale, che vada al di là di quella propria della documentazione acquisita nella stessa sede, e trasferita in sede tributaria; mentre la richiesta di attribuire a tale documentazione valenza probatoria inferiore, nei limiti di una presunzione semplice, si risolverebbe in una irragionevole differenza di disciplina rispetto al caso in cui la documentazione predetta sia acquisita direttamente in sede tributaria, e in un ingiustificato favore per il contribuente proprio nei casi in cui si ipotizza una più grave ipotesi di evasione, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale. - V. anche l'ordinanza n. 260 del 2000, qui richiamata, negli stessi termini sulla stessa disposizione.
sentenza 33/2002massima n. 26787 Imposta sul valore aggiunto (iva) - Accertamento e riscossione - Potere degli uffici di richiedere agli istituti di credito copia dei conti intrattenuti con i contribuenti - Lamentato difetto di imparzialità, nonche' dedotta disparita' di trattamento rispetto ad altre asseritamente identiche situazioni, in contrasto inoltre con il principio di capacita' contributiva - Discrezionalità legislativa in tema di tutela del segreto bancario - Insussistenza dei vizi lamentati - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto consentono alla amministrazione finanziaria di acquisire mediante richiesta alle aziende di credito la documentazione relativa ai conti con esse intrattenuti dal contribuente. Premesso infatti che, come gia' chiarito dalla sentenza n. 51 del 1992, la protezione del segreto bancario e' rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, il quale e' tenuto ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilita' sociale e dei doveri inderogabili di solidarieta' primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, non risultano, in particolare, comunque, violati: a) l'art. 3, in quanto - contrariamente alla apodittica diversa prospettazione del giudice 'a quo' - norme sostanzialmente analoghe a quelle denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. 32, primo comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); b) l'art. 24, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, gia' in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili; c) l'art. 53, perche' il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente.
Riguarda ancheart. 18 legge 413/1991
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - POTERI DEGLI UFFICI - LIMITI - SEGRETO BANCARIO - JUS SUPERVENIENS (D.P.R. 15 LUGLIO 1982, N. 463) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita` costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 51, n. 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 Cost. - non consente l'utilizzazione ai fini I.v.a. di dati acquisiti in sede di indagini presso banche; e dell'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - non consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso banche, ai fini degli accertamenti delle imposte sui redditi. Il sopravvenuto d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, ha modificato l'art. 51, d.P.R. n.633, consentendo deroghe al segreto bancario in favore degli uffici I.v.a., ed ha sostituito l'art. 35, d.P.R. n. 600, attribuendo agli uffici delle imposte dirette, tra l'altro, il potere di accesso presso aziende ed istituti di credito).
Riguarda ancheart. 35 Accertamento imposte sui redditi