Art. 51 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 28 aprile 1980. Leggi il testo vigente →

((Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

  • 1)procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;
  • 2)invitare i soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52. Nei confronti degli esercenti arti o professioni puo' essere richiesta l'esibizione anche di libri e registri;
  • 3)inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche ne confronti di loro clienti e fornitori;
  • 4)invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relative alle operazioni stesse;
  • 5)richiedere la comunicazione di dati e notizie alla guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene i dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge;
  • 6)richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

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Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 28 aprile 1980 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art51 · fonte su Normattiva