Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - COMUNI - CONSIGLIERI COMUNALI - AMMINISTRATORI DI ENTI, ISTITUTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O VIGILATI DAL COMUNE - POSIZIONE DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 332, ART. 4 (MODIFICATA DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1961, N. 95, ART. 2) - INCLUSIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI MILANO TRA I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE "LEONARDO DA VINCI" - POSSIBILITA' CHE TALI RAPPRESENTANTI, IN DEROGA AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 15 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, VENGANO DESIGNATI FRA I CONSIGLIERI COMUNALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PRETESO CONTRASTO DELL'ART. 4 LEGGE N. 332 DEL 1958 CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.
Dalla formulazione dell'art. 4, lett. e), della legge 2 aprile 1958, n. 332 (Attribuzione della personalita' giuridica di diritto pubblico all'ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano), cui corrisponde quella, identica, dell'art. 2, lett. e), della legge 21 febbraio 1961, n. 95, puo' solo ricavarsi la disposizione normativa che tre dei consiglieri d'amministrazione dell'ente "Leonardo da Vinci" devono essere rappresentanti del Comune di Milano, designati dal Consiglio comunale tra le persone che questo, con la piu' ampia discrezionalita', ritiene idonee, mentre non e' affatto prescritto che costoro debbano necessariamente essere consiglieri comunali. E d'altra parte l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, in base alla generica indicazione della norma in questione, potrebbero esserlo, va senz'altro respinta perche' in chiaro contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, cosi' come enunciati e ribaditi dalla Corte, in materia di elettorato passivo. Dal che consegue la insussistenza di una deroga legislativa alla regola dell'art. 15 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in tema di incompatibilita' o ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale, la cui ratio va ricercata nel conflitto di interessi derivanti dal cumulo, nei titolari dei diversi uffici, delle posizioni di vigilato e di vigilante, di sovvenzionato e di sovvenzionante, di direttore e di sottoposto. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 332 del 1958, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge n. 95 del 1961.
sentenza 3/1977massima n. 8662 Riguarda ancheart. 2 legge 95/1961art. 4 legge 332/1958
ELEZIONI - COMUNI - CONSIGLIERI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 332, ART. 4 (MODIFICATO DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1961, N. 95, ART. 2) - INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE - NON PRESCRIVE LA PRESENZA DI CONSIGLIERI COMUNALI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE "LEONARDO DA VINCI", SIBBENE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE - NON E' STATA INTRODOTTA UNA PARTICOLARE DEROGA AL T.U. N. 570 DEL 1960 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'amplissima liberta' di scelta affidata dal legislatore al consiglio comunale di Milano e l'assoluta mancanza nella disposizione di cui all'art. 4, lett. e), della legge 2 aprile 1958, n. 332 - la cui formulazione e' identica a quella dell'art. 2, lett. e), della legge 21 febbraio 1961, n. 95 - di una specifica indicazione della qualifica di consigliere comunale per i rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano, non solo non consentono - secondo una interpretazione conforme a Costituzione - di desumerne la tacita volonta' del legislatore di introdurre una particolare deroga all'art. 15 del t.u. di cui al d.P.R. n. 570 del 1960, ma neppure inducono a ritenere che lo stesso legislatore abbia con detta norma implicitamente escluso l'esistenza anche potenziale di qualunque conflitto di interessi, o di interferenza organizzativa o di collegamento funzionale tra il Comune di Milano e l'Ente in parola nonche' di ogni e qualunque dualismo inerente al cumulo della posizione di destinatari di ordini, benefici o controlli con quella di direzione, erogazione e vigilanza. Di conseguenza, non sussiste illegittimita' costituzionale della disposizione in questione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
sentenza 3/1977massima n. 8664 Riguarda anche
ELEZIONI - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 3 - INELEGGIBILITA' - CONSIGLIERE COMUNALE - NON VIOLA GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 51, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La disposizione di cui all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto prescrive l'ineleggibilita' a consigliere comunale di coloro che ricevono una retribuzione a carico del comune o di enti o di aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso nonche' "degli amministratori di tali enti, istituti od aziende", non appare di per se' censurabile alla stregua delle norme di cui agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 45 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Non contrasta con gli art. 41 e 45 della Costituzione una norma, come quella contenuta nell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che lungi dal porre ostacoli alla libera iniziativa economica privata ed alla cooperazione, si limita a vietare che partecipi all'amministrazione del comune quale consigliere comunale, chi, attraverso imprese aventi scopo di lucro, beneficia di sovvenzioni del comune. Conforme: 24/1956 D. - S. nn. 42/1961 e 43/1961; O. nn. 9/1962, 24/1962, 42/1962 43/1962 e 101/1963.
sentenza 7/1964massima n. 2038 ELEZIONI - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 54 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 54 della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, seguita da varie ordinanze (da ultimo n. 152 del 1963 e n. 7 del 1964), ha dichiarato non fondata tale questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione e che l'art. 54 della Costituzione non garantisce ne' impone lo svolgimento di funzioni pubbliche a chi ne sia illegittimamente investito, mentre la norma impugnata non impedisce che tali funzioni, da parte di chi ne sia comunque investito, siano di fatto adempiute con disciplina e con onore, come esige il predetto art. 54 della Costituzione). - S. n. 42/1961; O. nn. 152/1963, 7/1964.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, E 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
Vedi: Ord. 24/56 d
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. - S. n. 4/1956 D.
sentenza 9/1962massima n. 1443 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONE AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
(Nella specie, veniva impugnato l'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - riguardante la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, - in riferimento agli artt. 3, 24, 51 e 113 della Costituzione. Essendo stata la questione di legittimita' costituzionale di detto articolo gia' decisa con la sentenza n. 42 del 1961, viene dichiarata dalla Corte la manifesta infondatezza della questione in quanto riproposta negli stessi termini). Conforme: 24/1956 D.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DETERMINAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 3 E 51, MA TROVA GIUSTIFICAZIONE NELL'ART. 128 DELLA COSTITUZIONE - SISTEMA UNITARIO ACCOLTO DALLA COSTITUZIONE PER REGOLARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE CARICHE PUBBLICHE.
In base agli artt. 65 e 122 Cost., il legislatore ordinario puo' stabilire cause di ineleggibilita' per le elezioni delle Camere del Parlamento e per le elezioni regionali; da tali norme, tuttavia, non puo' farsi discendere una incompetenza del legislatore ordinario a disciplinare le cause di ineleggibilita' in ordine alle elezioni per le cariche nelle amministrazioni locali. L'attribuzione al legislatore ordinario del potere di stabilire cause di ineleggibilita' anche per le elezioni amministrative, risulta dall'art. 128 Cost. che, proclamando l'autonomia dei Comuni e delle Provincie nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, non puo' non avere lasciato alle stesse leggi il compito di disciplinare anche l'organizzazione di carattere elettivo. Il mancato riconoscimento di tale potere del legislatore si porrebbe d'altronde in contrasto con il sistema unitario che deve regolare la partecipazione dei cittadini alle cariche pubbliche. L'art. 15 T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che dispone in materia, va pertanto ritenuto costituzionalmente legittimo.
UFFICI PUBBLICI E CARICHE ELETTIVE - EGUAGLIANZA DEI CITTADINI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' - LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PER ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'osservanza del fondamentale principio di uguaglianza non esclude che il legislatore possa disciplinare, con norme diverse, situazioni che esso stesso consideri differenziate, purche' la diversita' di trattamento, oltre che ad obbedire a criteri di razionalita', riguardi categorie di soggetti e non singoli cittadini. I casi di ineleggibilita' pervenuti dall'impugnato art. 15 T.U. appr. con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 non sono in contrasto con i su citati principi; dacche' tali casi si riferiscono a categorie di cittadini che, per le funzioni esercitate o per i loro rapporti con il Comune, si vengono a trovare in situazioni che la legge ritiene incompatibili con la posizione di candidato alle elezioni. L'esclusione dall'elettorato passivo delle categorie anzidette e' giustificata da imprescindibili esigenze di interesse generale "necessariamente inerenti alle consultazioni elettorali e particolarmente a quelle locali". Pertanto, non e' ravvisabile alcun contrasto fra le cause di ineleggibilita' elencate nell'art. 15 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, ed in particolare quelle di cui ai n. 6 e 9 (lite pendente o morosita' nei confronti della Amministrazione comunale), e gli artt. 3 e 51 Cost..