Art. 36
[1]Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
[2](articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[3]1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
- a)omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
- b)mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- c)inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13. 4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri. 5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13. 6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ((, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento)). 5 7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. 8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. 9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. 11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000. 12. Quando la garanzia di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 13. 15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica l'articolo 13. 5 15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
5Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera r)) che al presente articolo: - al comma 6, al secondo periodo, "le parole: «articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»"; - al comma 15 "le parole: «articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico»".
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva