Art. 376
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[2]agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attivita' di servizio, agli impiegati della Casa del Re Imperatore e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno;
[3]agli addetti di ruolo in servizio presso il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e presso le Federazioni dei Fasci di combattimento, agli impiegati di ruolo della Gioventu' italiana del Littorio;
[4]agli impiegati degli enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;
[5]agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;
[6]al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica dell'Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341; agli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato, provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;
[7]agli impiegati di ruolo dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato residenti in Roma, che non siano soci del cessato Istituto romano cooperativo, nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;
[8]ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi che siano rimasti liberi alloggi per mancanza di richiesta da parte di impiegati in attivita' di servizio.
[9]Nel comune di Littoria gli alloggi dell'Istituto potranno, essere assegnati, oltre che alle categorie di impiegati di cui sopra, anche ad altre categorie da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, col quale saranno altresi' precisati i termini di durata del beneficio.
[10]Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, e' escluso dall'assegnazione in affitto di alloggi dell'Istituto.
[11]All'assegnazione degli alloggi nelle localita' di cui all'art. 345, lettere b), c), d), sono applicabili lo norme previste dall'articolo stesso)).
Testo vigente dal 11 febbraio 1942 al 3 agosto 1945 · versione 2 su Normattiva