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Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 5 e che:
- 1)possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'eta' di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;
- 2)possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Qualora l'invalidita' provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo e' dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 26 giugno 1986
