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Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 5 e che:

  • 1)possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'eta' di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;
  • 2)possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Qualora l'invalidita' provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo e' dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 26 giugno 1986

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 137/1986

    Parametro
    18 giugno 1986

    È rilevante - e va perciò esaminata nel merito - la questione di legittimità costituzionale anche nell'ipotesi in cui sia sopravvenuta una nuova disciplina, allorché questa risulti inapplicabile alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, sulle quali vertono i giudizi di provenienza. (Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604; 9, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218; 15, d.lg.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, e 16, legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 e 38 Cost. - avendo i giudici a quibus escluso, in sede di riesame della rilevanza alla stregua dello ius superveniens, che l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 - il quale consente alle lavoratrici, sia pure a seguito di loro opzione, di continuare a prestare lavoro fino al raggiungimento del sessantesimo anno d'età - abbia efficacia retroattiva).

    Art. 11 Licenziamenti individuali · Art. 9 Licenziamenti individuali · Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 15 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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