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Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 3. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 1 Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte. La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. 1 L'azione giudiziaria non puo' non essere proposta se sia, stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1962, n. 1790

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La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 8) che "I termini previsti dall'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono entrambi elevati a 90 giorni."

Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 13 agosto 1967

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 1 febbraio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 1962, n. 1790

    La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 8) che "I termini previsti dall'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono entrambi elevati a 90 giorni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art38 · fonte del testo