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Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 3. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte. La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. L'azione giudiziaria non puo' non essere proposta se sia, stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 1 febbraio 1963
