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Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:
- a)il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;
- b)il servizio militare prestato in altre Forze armate, purche' sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;
- c)il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato. Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni cinque tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 27 aprile 1958
