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Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:

  • a)il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;
  • b)il servizio militare prestato in altre Forze armate, purche' sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;
  • c)il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato. ((d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra)). Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni cinque tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1958 al 29 maggio 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/1975

    Ha colpito questo articolo
    21 maggio 1975

    Nell'ordinamento fascista il personale appartenente alla milizia volontaria della sicurezza nazionale e quella delle milizie speciali (stradale e portuaria) si trovano in identica posizione giuridica giacché tutto questo personale era considerato facente parte delle forze armate dello Stato; identico, inoltre, era il vincolo che li legava al cessato regime e che rappresentò poi il motivo del comune provvedimento di scioglimento delle milizie dopo gli avvenimenti politico-militari della seconda guerra mondiale (r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/P) ed assolutamente simile, infine, la situazione di disagio in cui detto personale venne a trovarsi per effetto dei collocamenti in congedo d'autorità. A fronte di questa perfetta identità di situazioni, che postula l'esigenza di uniformità di trattamento normativo, non è ragionevolmente giustificabile ed è fonte di illegittima discriminazione la norma contenuta nell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, nel trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. la quale va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui essa non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennità "una tantum", la maggiorazione di 5 anni sui servizi effettivamente prestati, beneficio questo che è stato, invece, concesso con le precedenti leggi 20 ottobre 1949, n. 808 (art. 6) e 11 gennaio 1951, n. 31 (art. 6) al personale appartenente alle disciolte milizie nazionali della strada e portuaria.

    Art. 4 Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1954 al 27 aprile 1958. 30 parole aggiunte.

c) il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato. aggiunto: d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra. Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni cinque tanto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-03-20;72~art4 · fonte del testo