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Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:
- a)il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;
- b)il servizio militare prestato in altre Forze armate, purche' sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;
- c)il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato. ((d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra)). Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni cinque tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione.
Testo in vigore dal 27 aprile 1958 al 29 maggio 1975
