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Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:
- a)il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;
- b)il servizio militare prestato in altre Forze armate, purche' sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;
- c)il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato.
- d)il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra. Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni cinque tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 21 maggio 1975, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1975, n. 140) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul "trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita'", limitatamente alla parte in cui non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennita' una tantum, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta ai servizi effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il periodo minimo necessario per acquistare il diritto a pensione".
Testo in vigore dal 29 maggio 1975 al 9 ottobre 2010
