Art. 1
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A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto e' stabilito nel successivo art. 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di ((lire 1.000.000)) ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000; nonche' alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000: ((L'imposta del registro e' fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della societa' che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.)) 1
- a)le trasformazioni di societa' regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in societa' di diverso tipo;
- b)le fusioni di societa' di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una societa' nuova, sia mediante l'incorporazione di una o piu' societa' in altra gia' esistente;
- c)le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziche' mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre societa' esistenti o da costituire;
- d)i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purche' siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente precetti in lire 10.000. Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 febbraio 1968, n. 57
1La L. 17 febbraio 1968, n. 57 ha disposto (con l'art. 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1968.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1968 al 27 ottobre 1970
