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Nel caso indicato nell'articolo precedente le Parti potranno, invece che al Tribunale arbitrale, sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, formulando d'accordo i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione. Se su tale formulazione le Parti non si accordano, ciascuna di esse e' autorizzata a portare la controversia direttamente innanzi alla Corte di giustizia internazionale, a mezzo di ricorso, dopo averne dato avviso all'altra due mesi prima.
Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025
