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[1]Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze e' vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti:
[2]Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.
[3]Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto puo' essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attivita'; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovra' essere udito altresi' il Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 2 agosto 1986
