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[1]Il Ministro per le corporazioni puo' estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.
[2]Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale e' emanato di concerto con il Ministro per l'interno.
[3]Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, puo' limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui e' addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.
Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 16 luglio 1955
