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[1]Il Ministro per le corporazioni puo' estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

[2]Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale e' emanato di concerto con il Ministro per l'interno.

[3]Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, puo' limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui e' addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 16 luglio 1955

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1986

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 1986

    - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e...", - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L.…

    Art. 12 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 1 Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro · Art. 13 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 2 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art2 · fonte del testo